Superbonus e cessione del credito: superare le gravi criticità del nuovo Decreto

Lettera aperta dei commercialisti ed esperti contabili al MEF: necessario rivedere le norme sulla remissione in bonis e sulle CILAS dormienti

di Redazione tecnica - 05/04/2024

L’entrata in vigore del decreto legge del 29 marzo 2024, n. 39 è stata come un piccolo tsunami nel già tempestoso mare delle modifiche normative legate al Superbonus e alle opzioni alternative alle detrazioni dirette, che hanno costretto più volte contribuenti e addetti ai lavori a navigare a vista.

Superbonus e cessione del credito: troppe criticità nel nuovo Decreto

Con il nuovo provvedimento, la bussola è andata completamente persa, e adesso sono in tanti a sperare in un dietrofront nel percorso di conversione in legge che il decreto dovrà prossimamente affrontare. A chiedere di superare alcune rilevanti criticità è per esempio il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), in una lettera aperta a firma del presidente Elbano de Nuccio, inviata al Ministro e al Viceministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo.

In particolare si chiede di trovare soluzioni alle ulteriori e rilevanti modifiche in materia di bonus edilizi, “per quanto attiene alle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura che, salvo casi residuali rivolti a soggetti colpiti da eventi sismici, sono state definitivamente abrogate”.

Pur prendendo atto delle ragioni che hanno portato all’adozione del provvedimento normativo, legate ad esigenze di salvaguardia dei conti pubblici, de Nuccio sottolinea le problematiche sottese (ma non troppo) al Decreto.

Lo stop alla remissione in bonis

Tra queste, l’impossibilità di applicare l’istituto della remissione in bonis relativamente alle comunicazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 4 aprile per l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura, così come l’impossibilit di sostituire le comunicazioni inviate dal primo al quattro aprile 2024. “Le ragioni di tali previsioni sono, evidentemente, legate all’esigenza di conoscere in modo puntuale il dato aggregato dell’ammontare dei crediti ceduti e scontati. Ciò non di meno, appare di immediata evidenza che la disposizione è eccessivamente penalizzante in quanto crea le condizioni per cui molti contribuenti perderanno le agevolazioni, di cui hanno pieno diritto, per errori commessi in buona fede, ad esempio l’errore su un solo codice fiscale in un condominio di centinaia di persone).

De Nuccio ricorda proprio la ratio dell’istituto, “introdotto, ben dodici anni orsono, proprio per tutelare tali comportamenti in buona fede e impedirne l’uso solo alla casistica in oggetto non appare sacrificabile a esigenze informative di contabilità pubblica. E ciò è ancor più vero per le comunicazioni inviate dal primo al quattro aprile che non potranno essere sostituite utilizzando le procedure ordinariamente previste in caso di errori o di scarti in fase di trasmissione, il che costituisce, anche per gli iscritti che rappresento, una falcidia pericolosissima considerate le condizioni incerte e frenetiche in cui ci si trova ad operare”.

Il problema delle CILAS dormienti

E ancora: secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 5 del Decreto, per la maggior parte degli interventi con titolo edilizio presentato prima del 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del D.L. 11/2023) ovvero per i quali tale titolo non sia necessario, è necessario l’ulteriore requisito del sostenimento delle spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati. “Tale previsione porta al paradosso che cittadini e imprese, anche per interventi già avviati, magari già ultimati, per i quali hanno fatto legittimo affidamento sulla possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, non potranno accedere a tali opzioni in assenza di spese sostenute (cioè, pagate) e documentate da fattura alla data del 29 marzo 2024. E ulteriormente paradossale appare la situazione nella quale le fatture siano già state emesse a quest’ultima data, ma non siano state ancora pagate dai beneficiari delle detrazioni”.

Anche in questo caso, pur comprendendo le ragioni sottostanti al provvedimento, tese a “bloccare” le operazioni per le quali altro non è stato posto in essere che la presentazione del titolo edilizio, per il presidente del CNDCEC appare necessario salvaguardare i soggetti che hanno effettivamente iniziato o, addirittura, ultimato gli interventi e che, per effetto delle novità introdotte dal D.L. n. 39/2024, in assenza di pagamenti effettuati per fatture emesse, si vedrebbero esclusi dalla possibilità di accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura, “con conseguenze pesantissime, anche in termini di contenziosi che potrebbero sorgere con le imprese che hanno eseguito le opere”.

L’auspicio dei commercialisti, conclude de Nuccio, è che queste criticità “possano trovare un’adeguata soluzione in sede di conversione del Decreto Legge”.

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