Superbonus e cessione del credito: ultima chiamata per la remissione in bonis

La comunicazione tardiva per l'utilizzo delle opzioni alternative va fatta entro oggi. Ecco per quali casi è prevista

di Redazione tecnica - 30/11/2023

Scade oggi il termine per la comunicazione tardiva, tramite remissione in bonis, della cessione dei crediti fiscali derivanti da interventi Superbonus e di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 2-quinquies del D.L. n. 11/2023 (c.d. “Decreto Cessioni” o “Decreto Blocca Cessioni”), convertito con legge n. 38/2023.

Superbonus: cessione del credito tramite remissione in bonis

A fruire della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge n. 16/2012, possono essere i soggetti che avrebbero potuto avvalersi ancora di una delle opzioni alternative previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio, ovvero sconto in fattura o cessione del credito, ma che non hanno presentato la relativa comunicazione entro il 31 marzo 2023, in quanto il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati non risultava ancora concluso a quella data.

Si tratta di una deroga al generale divieto imposto dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del Decreto Cessioni, di utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta per nuovi interventi Superbonus o per altri bonus edilizi.

Remissione in bonis per comunicazione tardiva cessione del credito: quando si può utilizzare

Sono due le situazioni che i contribuenti possono sanare entro oggi, pagando la sanzione di 250 euro tramite F24:

  • omessa o tardiva presentazione dell’asseverazione degli interventi per la riduzione del rischio sismico (allegato B), a partire dalle spese sostenute nel 2022. Secondo quanto disposto dall’art. 2-ter, se il soggetto vuole utilizzare la detrazione Sismabonus, può inviare l’asseverazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi; se invece preferisce utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, l’asseverazione può essere presentata prima della presentazione della comunicazione di opzione;
  • mancata comunicazione entro il 31 marzo 2023 della volontà di avvalersi di una delle opzioni alternative alla detrazione diretta (art. 2- quinquies). In questo caso la remissione in riguarda le spese sostenute nel 2022 e le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021. Il cessionario del credito d’imposta, tuttavia, deve essere un soggetto qualificato, come previsto dalla norma.

Versamento per ogni singola comunicazione tardiva o ne basta una?

Il versamento di 250 euro va fatto per ciascuna comunicazione tardiva di cessione del credito. Se il contribuente abbia invece versato un’unica sanzione per più comunicazioni, dovrà sempre entro oggi provvedere al versamento dell’importo restante.

Diverso l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate per il Sismabonus-Acquisti nel caso di omessa presentazione del Modello B da parte dell’impresa costruttrice/venditrice degli immobili.

Spiega il Fisco che va esclusa una responsabilità solidale con l’acquirente, motivo per cui la comunicazione tardiva andrà fatta dal soggetto su cui ricadeva l'obbligo di presentarla tempestivamente o al quale lo stesso è riconducibile (oltre che materialmente possibile), ovvero l'impresa costruttrice; inoltre la violazione è rappresentata dall’omessa presentazione dell’attestazione di riduzione del rischio sismico, che si riferisce al progetto e all’edificio, e non ai singoli acquirenti, motivo per cui la sanzione va pagata solo una volta e nell’ordine dei 250 euro.

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