Superbonus e Decreto Cessioni: ecco la nuova circolare del Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate la nuova circolare con le modifiche apportate dal Decreto Cessioni alla disciplina del superbonus e della cessione del credito

di Redazione tecnica - 08/09/2023

Il Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38, è uno degli ultimi provvedimenti normativi che ha completamente stravolto il mondo del superbonus e dei bonus edilizi. Lo ha fatto indirettamente agendo sulle modalità di utilizzo alternative a queste detrazione: lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Superbonus e Cessione del credito: nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate

Al fine di fornire tutti i chiarimenti necessari alla piena comprensione delle modifiche apportate dal Decreto Cessioni e individuare le ipotesi in cui il beneficiario delle agevolazioni fiscali può continuare a esercitare le opzioni alternative (sconto e cessione) in luogo della detrazione spettante, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova circolare 7 settembre 2023, n. 27/E ad oggetto "Modifiche apportate dal decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, alla disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e altre disposizioni in tema di bonus edilizi".

La nuova circolare del Fisco entra nel dettaglio di tutte le modifiche apportate alla disciplina delle opzioni alternative di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio. Ecco di seguito la struttura della circolare:

  1. Modifiche apportate all’articolo 121 del Decreto Rilancio da parte del Decreto Cessioni
    1. Cessione del credito e sconto in fattura – Modalità di fruizione del credito d’imposta – Articolo 121 del Decreto Rilancio – Aspetti generali
    2. Divieto di esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d’imposta
    3. Articolo 2, comma 4 – Abrogazione espressa dell’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, nonché dell’articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 63 del 2013
  2. Deroghe al divieto di esercizio dell’opzione
    1. Articolo 2, comma 1-bis – Interventi relativi al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter
    2. Articolo 2, comma 2 – Condizioni per l’esercizio dell’opzione per le spese relative agli interventi ammessi al Superbonus
    3. Articolo 2, comma 3 – Condizioni per l’esercizio dell’opzione per le spese relative agli interventi ammessi ai bonus diversi dal Superbonus
      1.  Articolo 2-bis – Interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati
    4. Articolo 2, comma 3-bis – Soggetti esclusi dal divieto di opzione
    5. Articolo 2, comma 3-quater – Immobili danneggiati da eventi sismici o meteorologici
  3. Nuovo perimetro della responsabilità solidale dei fornitori e dei cessionari 20
  4. Ripartizione in 10 rate annuali della quota annua di credito non utilizzata 25
  5. Divieto di acquisto dei crediti d’imposta cedibili da parte della Pubblica Amministrazione
  6. Remissione in bonis
    1. Interpretazione autentica contenuta nell’articolo 2-ter – Remissione in bonis per la mancata presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico
    2. Articolo 2-quinquies – Remissione in bonis della Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito

Modalità di fruizione del credito d’imposta

Relativamente alle modalità di fruizione del credito d’imposta, il Fisco chiarisce definitivamente che la compensazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti, può avvenire anche tra crediti e debiti riferiti a enti impositori diversi. A titolo esemplificativo, è possibile estinguere i debiti previdenziali e contributivi mediante l’impiego in compensazione di crediti d’imposta (nella fattispecie considerata, derivanti da bonus edilizi).

Abrogazione e deroghe per le opzioni alternative

La circolare chiarisce che con l'abrogazione immediata delle norme che già prima dell'art. 121 prevedevano altre forme di sconto e cessione del credito, restano le disposizioni del Decreto Cessioni per le quali non è più possibile utilizzare alcuna forma alternativa a partire dal 17 febbraio 2023 (viene spiegato cosa vuol dire).

Contemporaneamente la circolare delle Entrate chiarisce le uniche possibilità di cessione rimaste, che riguardano:

  • gli interventi relativi al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del Decreto Rilancio;
  • gli interventi di superbonus per i quali alla data del 16 febbraio 2023 risulti:
    1. presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, nei casi di interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;
    2. adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, nei casi d’interventi effettuati dai condomìni;
    3. presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Con specifico riferimento alla CILA, al fine di poter esercitare l’opzione è necessario che sia stata presentata entro il 16 febbraio 2023, a prescindere dalla circostanza che i lavori richiedano un diverso titolo edilizio. Ciò a conferma della ratio normativa che sta alla base di questa comunicazione (amministrativa e non edilizia).

L’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito è riconosciuto, inoltre, con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, anche per le spese relative agli interventi già rientranti nelle agevolazioni Superbonus e nelle previsioni di cui al comma 2 dell’articolo 121, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati. Tali piani di recupero e di riqualificazione urbana, tuttavia, devono presentare contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali, al 17 febbraio 202311, risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrono al risparmio energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati.

Le opzioni alternative possono essere utilizzate anche per i bonus diversi dal superbonus per i quali alla data del 16 febbraio 202313:

  1. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  2. siano già iniziati i lavori per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori; nel caso in cui al 17 febbraio 202314 non risultino versati acconti, l’attestazione che i lavori abbiano avuto inizio entro il 16 febbraio 2023, o entro detta data sia avvenuta la stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, deve essere fornita dal cedente o committente e dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  3. risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi rientranti negli interventi agevolabili di seguito elencati:
    1. realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (articolo 16-bis, comma 1, lettera d, del TUIR);
    2. restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile (articolo 16-bis, comma 3, del TUIR);
    3. interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile ubicato in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro trenta mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita (articolo 16, comma 1-septies, del d.l. n. 63 del 2013).

Opzioni alternative e varianti alla CILA

Il Fisco conferma che sia per le spese sostenute in relazione agli interventi ammessi al Superbonus sia per quelle relative agli interventi ammessi ai bonus diversi dal Superbonus, nel caso in cui siano stati presentati progetti edilizi in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto, la verifica per stabilire l’applicabilità delle deroghe per l'utilizzo delle opzioni alternative deve avvenire con riferimento alla data:

  • di presentazione dell’originaria CILA;
  • di presentazione dell’originario diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento da eseguire;
  • della delibera di esecuzione dei lavori, in caso d’interventi condominiali.

A mero titolo esemplificativo, costituiscono varianti alla CILA, che non rilevano ai fini del rispetto dei termini per l'utilizzo delle opzioni:

  • le modifiche o le integrazioni al progetto iniziale;
  • la variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi;
  • la previsione della realizzazione d’interventi trainanti e trainati rientranti nel Superbonus, non previsti nella CILA presentata a inizio dei lavori.

Divieto di acquisto dei crediti d’imposta cedibili da parte della Pubblica Amministrazione

La Circolare del Fisco chiarisce che le pubbliche amministrazioni per le quali opera il divieto all’acquisto dei crediti d’imposta sono, per espressa disposizione normativa, «le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196», ossia:

  • gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell’elenco oggetto del comunicato dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell’elenco oggetto del comunicato dell’ISTAT in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale n. 228, e successivi aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell’Unione Europea;
  • le Autorità indipendenti;
  • le Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Remissione in bonis

Il Fisco chiarisce le possibilità offerte per avvalersi della remissione in bonis anche per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. In particolare sono state previste due ipotesi:

  • la prima ipotesi opera nel caso in cui il contribuente non abbia presentato tempestivamente l’asseverazione di efficacia degli interventi, necessaria per fruire dell’agevolazione prevista nei casi d’interventi volti alla riduzione del rischio sismico;
  • la seconda ipotesi riguarda la comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito nel caso in cui il contratto di cessione del credito d’imposta non sia stato concluso entro il 31 marzo 2023 e il cessionario sia un soggetto qualificato come di seguito descritto.

La remissione in bonis è possibile purché:

  • sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
  • i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
  • non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • sia versato l’importo corrispondente alla misura minima della sanzione stabilita all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Se tali presupposti sussistono, l’invio della Comunicazione è consentito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione.

In allegato la circolare completa dell'Agenzia delle Entrate.

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