Superbonus per demolizione e ricostruzione: il parere di AdE

L’Agenzia delle Entrate spiega i limiti per l’accesso alla detrazione fiscale in caso di aumento volumetrico

di Redazione tecnica - 10/10/2021

Superbonus 110%: è possibile richiedere la detrazione fiscale per interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano anche un aumento della volumetria? Si tratta di una domanda piuttosto frequente, su cui l’Agenzia delle Entrate è ritornata con la risposta n. 684/2021.

Superbonus per demolizione, ricostruzione e aumento volumetria: la risposta del Fisco

Nel caso in esame, l’Istante ha richiesto la possibilità di utilizzare l’agevolazione fiscale per un intervento di ricostruzione, con aumento volumetrico pari al 20%, per un edificio già demolito e per cui è già stato rilasciato il permesso di costruzione, consentendo la realizzazione di due unità immobiliari. Nel quesito l’istante fa anche presente di non disporre di alcuna certificazione energetica dell'edificio demolito.

Sulla questione, il Fisco ha chiarito che, fermo restando che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune o ad altro ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche, è necessario che gli interventi edilizi da eseguire siano inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. dell'Edilizia) e che dal titolo amministrativo autorizzativo risulti che non si tratta di un intervento di nuova costruzione.

Aumento volumetria: differenze tra Ecobonus e Sismabonus

Inoltre per gli interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, l'accesso a Sisma Bonus ed Ecobonus sugli aumenti volumetrici va considerato in maniera diversa:

  • la detrazione del 110% relativa al Sismabonus è applicabile anche per la nuova volumetria;
  • il SuperEcobonus invece non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam e il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, di essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione oppure dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

Come accedere al Superecobonus

Rispetto alla detrazione delle spese sostenute per l'efficientamento energetico, la circolare 24/E del 2020 ha chiarito che gli interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici siano dotati di impianti di riscaldamento, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile.

Il Fisco ha però precisato che l’articolo 1, comma 66, lettera c) della legge di bilancio 2021 ha inserito nell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), il comma 1-quater ai sensi del quale sono compresi fra gli edifici che accedono al Superbonus anche quelli privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 [dell'art. 119], anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A. Se è possibile dimostrare che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito, non sarà necessario produrre l'A.P.E. iniziale.

Il superbonus per un edificio demolito e ricostruito con aumento volumi

Nel caso in esame, qualora l'intervento di ricostruzione che si intende effettuare rientri tra quelli di "ristrutturazione edilizia" previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e vengano effettuati interventi rientranti nel Superbonus, l'istante potrà quindi fruire delle agevolazioni in questo modo:

  • Sismabonus per l’intero volume, compreso quello nuovo;
  • Ecobonus per il volume esistente e, qualora possa dimostrare l’esistenza pregressa di un impianto di riscaldamento, a condizione di raggiungere una classe energetica in fascia A.
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