Superbonus e detrazione in 10 anni: per chi e per cosa?

L'attuale quadro normativo consente l'utilizzo del superbonus in 10 anni. Analizziamo il quadro normativo

di Redazione tecnica - 12/09/2023

Mentre si discute il futuro del superbonus e le possibili soluzioni al problema del blocco della cessione, l'attuale quadro normativo ha previsto alcune possibilità per allungare i tempi di detrazione originariamente previsti.

I tempi di detrazione: il quadro normativo

Entrando nel dettaglio, l'orizzonte temporale di utilizzo del superbonus è desumibile dalle seguenti norme:

Cosa prevede il Decreto Rilancio

La normativa di rango primario consente l'utilizzo del superbonus:

  • in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2022
  • in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dall'1 gennaio 2022.

Su tale disposizione sono state previste alcune deroghe di seguito analizzate.

Cosa prevede il Decreto Aiuti-quater

L'art. 9, comma 4 del Decreto Aiuti-quater, modificato a sua volta dall'art. 2, comma 3-quinquies del Decreto Cessioni, prevede:

Per gli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.

Questa disposizione, diventata ufficialmente operativa dal 2 maggio 2023 con la pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2023, n. 132123, consente l'utilizzo in 10 anni dei bonus di cui:

  • all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (il Superbonus);
  • all'art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 (bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche);
  • all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013 (Sismabonus);

derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati. La possibilità di "spalmare" la detrazione in 10 anni è, dunque, riservata alle imprese/fornitori/professionisti che hanno fatto lo sconto in fattura oppure ai cessionari.

Tale possibilità riguarda la quota residua delle rate dei crediti riferite:

  • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus (codici tributo 6921, 7701 e 7711);
  • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus (codici tributo 7708 e 7718), nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus (codici tributo 6923, 7703 e 7713) e agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (codici tributo 7707 e 7717).

A seguito dell'utilizzo di questa possibilità, ciascuna rata potrà essere utilizzata unicamente in compensazione e non potranno essere ulteriormente cedute o ripartite diversamente.

Per comunicare la scelta all'Agenzia delle Entrate mediante la "Piattaforma cessione credito" è stato previsto il seguente calendario:

  • dal 2 maggio 2023 autonomamente dal fornitore o cessionario titolare dei crediti;
  • dal 3 luglio 2023 tramite un intermediario con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti (in questo caso il titolare dei crediti sarà avvisato tramite messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy).

Cosa prevede il Decreto Cessioni

L'art. 2, comma 3-sexies del Decreto Cessioni ha aggiunto all'art. 119 del Decreto Rilancio il seguente comma 8-quinquies che prevede:

Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

Tale disposizione consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta 2023.

All'interno della Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti dell'Agenzia delle Entrate è possibile verificare operativamente cosa fare per utilizzare la possibilità di spalmare il credito in 10 anni.

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