Superbonus: detrazione diretta in 10 anni per le spese sostenute nel 2022

La VI Commissione Finanze ha approvato alcuni emendamenti che allungano il periodo di detrazione del superbonus e modificano il regime delle esclusioni dalla responsabilità solidale

di Redazione tecnica - 28/03/2023

Piccole modifiche chirurgiche arrivano alla documentazione necessaria per dimostrare l'esclusione dalla responsabilità solidale nel caso di cessione dei crediti di cui all'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Cessione del credito e responsabilità solidale: gli emendamenti al Decreto blocca cessioni

Tra gli emendamenti approvati il 27 marzo sera in VI Commissione Finanze alla Camera dei Deputati, alcuni riguardano il meccanismo di cessione del credito e le esclusioni dalla responsabilità solidale.

Entrando nel dettaglio, viene sostituito il comma 6-ter, art. 121 del Decreto Rilancio, in questo modo:

Art. 1, comma 1, lettera b) del D.L. n. 11/2023
Pre conversione in legge

Art. 1, comma 1, lettera b) del D.L. n. 11/2023
Post conversione in legge

6-ter. L’esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis, lettere da a) a i).

6-ter. L’esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti d’imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis, fermo restando il divieto di cui all’articolo 122-bis, comma 4.

La documentazione per escludere la responsabilità solidale

All'art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto Rilancio sono apportate alcune modifiche alla documentazione necessaria per escludere la responsabilità solidale. In particolare, dopo la conversione in legge la documentazione da produrre sarà la seguente (in grassetto le parti nuove o modificate):

a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;

b) notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;

c) visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;

d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;

e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;

f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;

g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;

h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) , del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

i) un’attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale soggetto è una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientra fra i soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007, un’attestazione di osservanza di analoghi controlli di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione all’uopo incaricata;

i-bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2020, n. 329, di modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, recante “Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati;

i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori ed il committente.

Conversione crediti in Buoni del Tesoro Poliennali

All'art. 1, comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 1-quinquies, del D.L. n. 11/2023 è stato inserito un nuovo comma che consente alle banche e agli intermediari finanziari di convertire in tutto o in parte utilizzare i crediti al fine di sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti di imposta, già utilizzati in compensazione, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.

Ecco il nuovo 1-sexies:

Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d’imposta di cui al comma 2, ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione agli interventi effettuati sino all’anno di spesa 2022, è consentito in tutto o in parte utilizzare detti crediti al fine di sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti di imposta, sorti a fronte di spese di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, già utilizzati in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.

Detrazione diretta in 10 anni per le spese sostenute nel 2022

Un altro importante emendamento approvato prevede l'inserimento all’articolo 119 del Decreto Rilancio del nuovo comma 8- quinquies che consente l'utilizzo del superbonus in 10 quote annuali di pari importo limitatamente alle spese sostenute nel 2022.

Ecco la formulazione del nuovo comma 8-quinquies:

Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relative agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione, irrevocabile, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione di cui al periodo precedente è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

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