Superbonus e IACP: requisiti soggettivi e oggettivi

Quali soggetti possono chiedere il Superbonus 110% alle stesse condizioni e scadenze degli IACP?

di Redazione tecnica - 14/12/2021

Superbonus 110% e interventi su IACP e similari: quali sono i requisiti per ottenere le detrazioni e quali le scadenze previste? Ne ha parlato l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 807/2021.

Superbonus 110% ed enti IACP: la risposta del Fisco

Partendo proprio dal quesito di una fondazione, nata dalla trasformazione di un'Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) in ente pubblico non economico soggetto al controllo della Corte dei Conti, il Fisco ha specificato quali enti rientrano fra i soggetti elencati all’art. 119, comma 9, lettera c) del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e ammessi alla detrazione del 110% sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica (compresa l'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

Superbonus: soggetti beneficiari

Secondo il comma 9 del citato art. 119 del Decreto Rilancio, i soggetti ammessi al Superbonus sono:

a) condomini e persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

b) persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

c) istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

d-bis) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

In particolare quindi, la lettera c) del comma 9 prevede che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 del medesimo articolo si applicano, tra l'altro, agli interventi effettuati «dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica».

Per questi soggetti, l’accesso al Superbonus è subordinato all'esistenza di due requisiti:

  • soggettivo, perché è riservato ad istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, oppure ad enti che svolgono le medesime funzioni dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing";
  • oggettivo, ossia che gli interventi vanno realizzati su immobili di proprietà dei predetti istituti o enti, oppure gestiti per conto dei comuni e adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Considerato che l'Istante:

  •  è una Fondazione che ha tra i propri scopi istituzionali primari, quello di soddisfare il bisogno abitativo dei nuclei familiari che si trovino in situazione di difficoltà e disagio;
  • possiede alloggi abitativi assegnati in locazione a canone agevolato attraverso bando pubblico rientrano nella definizione di alloggio sociale;
  • rientra tra gli Enti con i quali il Comune ha in essere un Protocollo per il coordinamento della politica della casa e collabora con la Provincia per l'esercizio delle proprie funzioni nell'ambito delle politiche abitative,

potrà accedere al Superbonus, se tali requisiti corrispondono a quanto richiesto dalla lettera c) del comma 9 dell’art 119 del D.L. n. 34/2020.

Superbonus e IACP: termini per definizione lavori

Inoltre, come previsto dal D.L. n. 59/2021 convertito con legge n.101/2021,per gli interventi effettuati da istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, il Superbonus:

  • spetta per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023;
  • spetta anche per le spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2023 nel caso in cui al 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
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