Superbonus: Legge di Bilancio in fiducia con le nuove eccezioni per ottenere il 110%

Oggi il Senato voterà la fiducia al Governo per l’approvazione della Legge di Bilancio 2023 nel testo approvato dalla Camera dei Deputati che confermerà le eccezioni per il bonus 110%

di Redazione tecnica - 29/12/2022

Alla fine non ci sarà alcuna novità perché dopo la Camera anche al Senato è previsto per oggi il voto sulla questione di fiducia, posta dal Governo sull'approvazione dell'art. 1 del ddl di bilancio 2023, nel testo licenziato dalla Camera. Stamattina sono previste le dichiarazioni di voto a cui seguirà la votazione che confermerà tutte le indiscrezioni circolate relativamente alle eccezioni temporali previste per l’utilizzo del superbonus 110% anche sulle spese sostenute nel 2023.

Non sono mancate le consuete dichiarazioni delle forze di opposizione contrarie alla modalità di approvazione della Legge di Bilancio (la fiducia al Governo) che esautorerebbe ancora una volta il valore del Parlamento. Modalità che in realtà vanno avanti ormai da anni e con schieramenti, maggioranze e opposizioni diverse.

Superbonus: la rimodulazione dell’incentivo

Ricordiamo, infatti, che come previsto all’art. 9 del Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater), in corso di conversione in legge (scadenza 17 gennaio 2023), il Governo ha deciso di anticipare la rimodulazione dell’aliquota fiscale prevista per le detrazioni fiscali di cui all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), modificandone il comma 8-bis che nella sua attuale versione prevede:

8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo. Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

La riscrittura di questo comma stabilisce al primo periodo che per gli interventi realizzati dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9:

  • lettera a) - dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • lettera d-bis) - dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

il superbonus con aliquota al 110% termina il 31 dicembre 2022, passando_

  • al 90% per il 2023;
  • al 70% nel 2024;
  • al 65% nel 2025.

Con il secondo periodo si stabilisce che per gli interventi realizzati dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera b), ovvero dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari:

  • se al 30 settembre 2022 è stato completato il 30% dell’intervento complessivo, allora il bonus 110% potrà continuare ad utilizzarsi sulle spese sostenute fino al 31 marzo 2023;
  • per i nuovi interventi avviati a partire dall’1 gennaio 2023 e sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, si potrà utilizzare il superbonus 90% ma a patto che:
    • il contribuente sia proprietario dell'edificio o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente o titolare di un diritto reale di godimento;
    • l'edificio o l'unità immobiliare siano adibite ad abitazione principale del contribuente che sostiene le spese;
    • il capo al contribuente che sostiene le spese sussista un requisito reddituale, basato su un parametro denominato "reddito di riferimento" che non dovrà essere superiore a 15.000 euro, determinato utilizzando un quoziente familiare secondo quanto prevede l'art. 119, comma 8-bis.1 del Decreto Rilancio.

Confermate le eccezioni in legge di Bilancio 2023

Nella versione vigente (pre conversione in legge) del Decreto Aiuti-quater era stato previsto un sistema di deroghe a questa rimodulazione che si sovrapporrà a quello che alla fine è stato inserito in legge di Bilancio 2023 (e che prevarrà sul primo).

Con il voto di fiducia che arriverà oggi, infatti, sarà ufficialmente confermato che l’aliquota del 110% continuerà ad applicarsi ai seguenti casi:

  • interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata – CILA;
  • interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (ovvero in data 18 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata – CILA;
  • interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra quella di entrata in vigore del presente decreto-legge (ovvero in data 18 novembre 2022) e quella del 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore (articolo 1129 del codice civile), e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata – CILA;
  • interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.
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