Superbonus e piattaforma cessione dei crediti: il Fisco aggiorna la Guida

Ecco le istruzioni per ripartire in 10 rate annuali la quota residua non utilizzata delle rate annuali di crediti derivanti dai bonus edilizi

di Redazione tecnica - 08/06/2023

È stata aggiornata la Guida dell’Agenzia delle Entrate per l’utilizzo della Piattaforma di Cessione dei crediti, tramite la quale i soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili possono comunicare all'Agenzia l'eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, ai sensi delle disposizioni pro tempore vigenti.

Piattaforma cessione dei crediti: le novità nella Guida dell'Agenzia delle Entrate

La Guida è così articolata:

  • MONITORAGGIO CREDITI
    • 1.1. Crediti “non tracciabili”
    • 1.2. Crediti “tracciabili”
    • 1.3. Destinazione dei crediti cedibili (opzioni di cedibilità)
  • CESSIONE CREDITI
    • 2.1. Crediti “non tracciabili”
    • 2.2. Crediti “tracciabili”
    • 2.3. Casi particolari
  • ACCETTAZIONE CREDITI/SCONTI
    • 3.1. Crediti “non tracciabili”
    • 3.2. Crediti “tracciabili”
    • 3.3. Scelta per l’utilizzo in compensazione dei crediti “tracciabili”
  • ULTERIORE RATEAZIONE – NOVITÀ
    • 4.1. Comunicazione ulteriore rateazione
    • 4.2. Interrogazione ulteriori rateazioni comunicate
  • LISTA MOVIMENTI

Come specificato nel manuale, attraverso la Piattaforma possono essere comunicate le cessioni:

  • dei c.d. bonus edilizi, ossia dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti;
  • del Tax credit vacanze, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti
  • del credito d’imposta ACE
  • dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione all’acquisto di prodotti energetici.

Queste le funzioni che caratterizzano la Piattaforma:

  • Monitoraggio crediti
  • Cessione crediti
  • Accettazione crediti/sconti
  • Ulteriore rateazione
  • Lista movimenti

Le indicazioni sui bonus edilizi

Con riferimento ai bonus edilizi, la Piattaforma consente ai fornitori/cessionari di visualizzare e accettare le transazioni, per utilizzare in compensazione il credito tramite modello F24. In alternativa all’utilizzo in compensazione, è possibile comunicare all’Agenzia l’ulteriore cessione del credito avvenuta nei confronti di altri soggetti, sempre nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti. Fino a quando non si accetta la transazione, non possono essere effettuate compensazioni o ulteriori cessioni.

Qualora l’utente ritenga di non essere il corretto cessionario del credito, oppure che i relativi dati non siano corretti, deve rifiutare la cessione attraverso l’apposita funzione della Piattaforma. Sul punto, il Fisco ricorda che in caso di opzione per lo sconto o di “prima” cessione del credito, il rifiuto del credito da parte del fornitore o del “primo” cessionario è importante perché in caso di errore l’operazione venga privata dei suoi effetti e il titolare originario della detrazione possa comunicare nuovamente, in modo corretto, l’opzione per lo sconto o la “prima” cessione.

Piattaforma cessione dei crediti: le novità nella Guida

Nel manuale è stata introdotta la sezione relativa alla nuova funzione “Ulteriore rateazione”: in questo modo l’utente può comunicare all’Agenzia delle Entrate di avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022 (c.d. Decreto Aiuti Quater), che consentono di ripartire in dieci rate annuali la quota residua non utilizzata delle rate annuali di taluni crediti derivanti dai bonus edilizi.

In particolare, la ripartizione può essere comunicata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

  • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus (codici tributo 6921, 7701 e 7711);
  • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus (codici tributo 7708 e 7718), nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus (codici tributo 6923, 7703 e 7713) e agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (codici tributo 7707 e 7717).

La quota residua di ciascuna rata annuale non utilizzata in compensazione tramite modello F24, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.

La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

Le “nuove” rate risultanti dalla ripartizione in dieci anni costituiscono dei crediti utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (senza bisogno di accettazione o altre formalità), dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e non possono essere cedute ad altri soggetti, né ulteriormente ripartite. La quota di ciascuna nuova rata non utilizzata nell’anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Sempre tramite la piattaforma, l’utente può anche interrogare le comunicazioni effettuate.

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