Superbonus e unità collabenti: si possono usare le detrazioni al 110%?

Il Fisco ricorda le condizioni di applicabilità del Superbonus per interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico nel caso di edifici collabenti

di Redazione tecnica - 13/12/2022

Le agevolazioni fiscali al 110% per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica e di miglioramento del rischio sismico di un edificio possono essere utilizzate anche nel caso di immobili classificati in categoria F/2 e quindi come unità collabenti?

Superbonus 110% per unità collabenti: precisazioni dal Fisco

Di questa possibilità è tornata a parlare l’Agenzia delle Entrate sulla rivista telematica Fisco Oggi, richiamando la Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020.

Come specificato nel documento, l’art. 119 del decreto Rilancio dispone l’incremento al 110% delle detrazioni di cui all’art. 14 (Ecobonus) e all’art. 16 (Sismabonus) del D.L. n. 63/2013 nel caso di spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Queste detrazioni spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, essi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.

Ecobonus e unità collabenti: condizioni di applicabilità delle detrazioni

Nel caso di ecobonus applicabile ad edifici collabenti nei quali l’impianto di riscaldamento non è funzionante, per usufruire delle agevolazioni è necessario dimostrare che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. n. 192/2005 e che esso è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Questo perché, ai fini dell’agevolazione, gli edifici oggetto degli interventi devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile.

Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.

Gli stessi principi si applicano anche nel caso delle detrazioni al 110%: pertanto, è possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio, cioè che si tratti di immobili residenziali diversi dalle categorie  A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze).

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