Superbonus: verso le detrazioni al 100%?

Una nuova proposta di legge punta ad alzare di nuovo l'aliquota di detrazione spettante, ma soprattutto ad allungare notevolmente l'orizzonte temporale della misura. Vediamo a quali condizioni

di Redazione tecnica - 12/07/2023

È stata assegnata in Commissione Finanze alla Camera la nuova proposta di legge (C. 969) recante “Detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza antisismica degli edifici mediante l’esecuzione di opere edilizie o l’installazione o sostituzione di impianti”, che potrebbe portare alla ridefinizione del Superbonus e, in generale, delle detrazioni fiscali legate ad interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio, con un orizzonte temporale molto più ampio, che assicurerebbe l'esecuzione degli interventi per ben 12 anni, fino al 2035.

Detrazioni Superbonus: nuova proposta di legge

Una proposta che nasce nella piena consapevolezza che le vigenti agevolazioni fiscali per i lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica hanno rappresentato negli ultimi anni una leva economica che sicuramente ha contribuito anche al miglioramento del patrimonio edilizio italiano, presentando però delle criticità che hanno reso necessaria l’attuazione di diversi correttivi.

Da qui un nuovo disegno di legge, finalizzato a raggiungere tre obiettivi:

  • prevedere un contributo che favorisca l’efficientamento energetico e antisismico del patrimonio edilizio, anche alla luce delle indicazioni contenute nella “Direttiva Green";
  • rivolgere l’importo massimo di questo contributo ai soggetti economicamente più in difficoltà;
  • prevedere una misura equilibrata e sostenibile per la finanza pubblica.

Superbonus: le nuove aliquote di detrazione

In particolare si riconoscono:

  • una detrazione del 60% su un massimale di 100mila euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2035, relative ad interventi di messa in sicurezza antisismica o di riqualificazione energetica di edifici esistenti, finalizzati al raggiungimento almeno della classe di prestazione energetica E dell’edificio entro il 2035 e della classe di prestazione energetica D entro il 2040.
  • innalzamento al 100% della detrazione fiscale qualora si tratti di prima casa, che il soggetto beneficiario abbia un reddito non superiore a 15.000 euro, innalzato in base al numero dei componenti del nucleo familiare, e che gli interventi riguardino edifici di classe di prestazione energetica G, con obbligo di raggiungere la classe E entro il 2035.

Istituzione di un fondo a supporto degli interventi e opzioni alternative

Viene anche disposta l’istituzione di Fondo nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 20 milioni di euro annui, per la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all’articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), in relazione alla detrazione d’imposta prevista per gli interventi effettuati dai condomini.

Sempre per gli stessi soggetti viene consentito l’utilizzo delle opzioni alternative alle detrazioni, ovvero lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito in quote annuali pari al numero degli anni di rimborso del beneficio fiscale nella dichiarazione dei redditi.

Finanziamenti da banche e istituti finanziari

Con un terzo articolo, la proposta di legg riconosce agli istituti bancari e finanziari:

  • la possibilità di finanziare i contribuenti incapienti per il pagamento delle forniture mediante i crediti ricevuti in garanzia relativi ad annualità successive al primo anno del beneficio sugli immobili, vietando la cessione a terzi del credito eventualmente ricevuto dal committente o appaltatore.
  • la facoltà per gli istituti di credito, alla maturazione annuale del credito ricevuto in garanzia, di procedere alla compensazione, mediante F24, dei propri crediti e debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, enti locali, INAIL, ENPALS) oppure di chiederne il rimborso in non meno di tre rate annuali, maggiorate dell’interesse legale annuo.

Le modalità operative per l’attuazione di queste disposizioni saranno demandate a un provvedimento adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, previo accordo con l’Associazione bancaria italiana (ABI).

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