Taglio delle ali e verifica di anomalia: nuovo intervento del Consiglio di Stato

Il TAR chiarisce alcuni aspetti relativi al calcolo della soglia di anomalia, il taglio delle ali, l'accantonamento temporaneo delle offerte e le cause da esclusione

di Giorgio Vaiana - 10/05/2021

Taglio delle ali, esclusione di un concorrente da un bando di gara, verifica dell'anomalia e accantonamento temporaneo dell'offerta. Il Tar Campania, con la sentenza n. 1032/2021 risponde al ricorso di una società, prima vincitrice, e poi esclusa con il "taglio delle ali" e chiarisce alcuni aspetti importanti su questo argomento.

Il "taglio delle ali"

Propone ricorso una società che aveva preso parte al bando di gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza di alcuni edifici scolastici di proprietà di una provincia. La società si era collocata al primo posto della graduatoria, salvo poi essere esclusa per il "taglio delle ali". Per il titolare dell'impresa, la stazione appaltante non doveva escludere la società, ma solo accantonare l'offerta e procedere alla verifica dell'anomalia.

Taglio delle ali e soglia di anomalia

Il codice degli appalti, sull'argomento, è molto chiaro. Le imprese che si collocano "nelle ali" non vanno escluse dal bando, ma la loro offerta va accantonata in attesa di verifica. Questo perché, dicono i giudici, queste offerte possono essere escluse solo dopo la verifica in cui presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. Dicono i giudici: "Il metodo di calcolo della soglia di anomalia è composto da una serie di operazioni. Ai fini del calcolo, la disposizione prevede l'accantonamento dal calcolo di quelle offerte che si collocano sui margini estremi del gruppo, così percentualmente definiti. Si presume infatti che le offerte che si collocano in queste fasce estreme possano corrispondere non tanto ad una reale intenzione di contrarre, quanto all'obiettivo di condizionare la determinazione della media stessa e dunque della soglia di anomalia: per questa ragione di prevenzione di un'ipotetica turbativa esse sono prudenzialmente accantonate dal calcolo e dunque temporaneamente private di effetto, salva restando la loro successiva verifica, ai fini della effettiva esclusione dalla gara, rispetto al risultato del calcolo stesso". Nel caso analizzato, secondo i giudici, la stazione appaltante ha conteggiato male la soglia di anomalia e quindi di conseguenza il taglio delle ali. E in ogni caso, comunque, l'offerta presentata dalla società vincitrice, poi esclusa, era perfettamente al di sotto della soglia di anomalia individuata. Il ricorso dunque è stato accolto e la gara è stata aggiudicata alla società che ha presentato ricorso.

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