Tecnici manutentori qualificati Antincendio: nuove indicazioni per gli esami di abilitazione

In una nota dei Vigili del Fuoco le indicazioni per consentire ai soggetti formatori di presentare le istanze per il riconoscimento dei requisiti e per il successivo avvio degli esami

di Redazione tecnica - 16/03/2023

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha fornito, con la Circolare n. 3747 del 13 marzo 2023, ulteriori indicazioni per lo svolgimento degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati, per consentire ai soggetti formatori di presentare le istanze per il riconoscimento dei requisiti alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e alle Direzioni regionali e per il successivo avvio degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati.

Esami di abilitazione tecnici manutentori antincendio: la nota dei Vigili del Fuoco

Alla nota sono allegati i seguenti documenti:

  • la modulistica per il riconoscimento dei requisiti dei soggetti formatori,
  • l’aggiornamento dell’appendice III della nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021.

I VVFF segnalano che della stessa nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021 sono in corso di aggiornamento le appendici I e II, anche per il recepimento delle modifiche introdotte dal DM 15 settembre 2022 relativamente ai corsi e agli esami per i manutentori dei sistemi di evacuazione di fumo e calore e dei sistemi a polvere.

Nelle more dell’aggiornamento complessivo della Circolare, si ritiene che possano comunque essere avviati gli esami sulla base dei contenuti dei corsi e delle attrezzature indicati nella circolare vigente, che, con riferimento a tutte le tipologie di presidi antincendio, riporta un “dataset” minimo che può comunque essere ampliato, nel rispetto dei programmi dei corsi indicati dallo stesso DM 1° settembre 2021.

In ogni caso, la qualificazione degli aspiranti manutentori che superano l’esame avrà efficacia a partire dalla data di entrata in vigore dell’art.4 del DM 1 settembre 2021 e non prima.

Disposizioni sui soggetti formatori

La nota specifica che è stata elaborata una modulistica apposita per la richiesta di riconoscimento dei requisiti dei soggetti formatori con la quale, potranno anche fornire l’elenco dei centri di formazione e delle sedi d’esame in possesso dei requisiti indicati nella predetta nota DCPREV 14804/2021.

Tutti i soggetti formatori autorizzati, con i relativi centri di formazioni e sedi d’esame verranno inseriti su una piattaforma telematica attualmente in lavorazione.

I Vigili del Fuoco specificano anche che:

  • nel caso in cui i soggetti formatori hanno centri di formazione e/o sedi d’esame in un’unica regione potranno presentare istanza di autorizzazione alla pertinente Direzione regionale;
  • le istanze dei soggetti formatori con centri di formazione e/o sedi d’esame in più regioni dovranno essere presentate alla Direzione centrale oppure essere inoltrate a questa dalla Direzione regionale ricevente;
  • nel caso in cui un soggetto formatore già autorizzato desideri aggiungere ulteriori centri di formazione e/o nuove sedi d’esame, oltre a quelle per le quali è stato già autorizzato, dovrà presentare una nuova istanza per le sole nuove sedi aggiuntive.

Ad ogni richiesta del soggetto formatore, la Direzione che riceve l’istanza:

  • ne valuta la conformità a quanto già disposto con nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021;
  • ne riscontra formalmente la richiesta. Il protocollo della nota di autorizzazione costituirà il codice di autorizzazione del soggetto formatore;
  • compila (o aggiorna) il modello riepilogativo dei centri di formazione e delle sedi di esame dei soggetti formatori autorizzati (MOD.B).

Le Direzioni interregionale e regionali invieranno il prospetto, ad ogni aggiornamento, alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica; quest’ultima Direzione, a sua volta, invierà tale modello alle Direzioni regionali in cui sono presenti sedi d’esame o centri di formazione.

Precisazioni sulle prove d’esame

Tre le tipologie di prove d’esame previste dal DM 1 settembre 2021, a cui le commissioni di esame dovranno attenersi a seconda di quanto dichiarato dai candidati:

  • CASO 1: richiesta di esame completo a seguito di frequenza di corso di formazione;
  • CASO 2: richiesta di esame completo ai sensi dell’allegato II, punto 1, comma 5 (norma transitoria);
  • CASO 3: richiesta di esame ridotto ai sensi dell’allegato II, punto 4, comma 4 (norma transitoria - solo valutazione del curriculum e prova orale).

La prova orale in generale è tesa ad approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte e nella prova pratica. Nel caso 3, essa deve prevedere anche l’approfondimento del livello di conoscenza degli aspetti di tipo pratico relativi alla attività di manutenzione. Le abilitazioni di cui al CASO 2 e al CASO 3 prevedono l’ammissione diretta all’esame di personale con pregressa esperienza (e nel caso 3 anche pregressa formazione).

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