Transizione energetica e Superbonus tra direttiva UE, Eurostat e miopia normativa

Analisi e riflessioni sulle politiche energetiche europee alla luce delle complessità e diversità endogene ed esogene dei territori degli Stati Membri

di Gianluca Oreto - 21/01/2023

Tiene banco ormai dalla fine del 2021 il problema legato alla cessione dei crediti edilizi che nelle ultime settimane, dopo 13 correttivi intervenuti tra il 2022 e l'inizio del 2023, si arricchisce di nuovi tasselli e spunti di riflessione.

La contabilizzazione dei bonus edilizi

Il primo tassello del mosaico in realtà porta la data dell'8 giugno 2021 quando, sollecitata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), la Commissione europea ha formulato un primo parere che ha evidenziato la complessità del binomio superbonus-cessione del credito a seguito della quale Eurostat intende introdurre orientamenti metodologici specifici.

La questione riguarda la pagabilità o meno dei crediti d'imposta: quando non pagabili, essi sono registrati come riduzione del gettito fiscale del governo. Quelli pagabili, in quanto esigibili, sono classificati come spese e registrati come tali per il loro ammontare complessivo.

Con il parere del 2021, la Commissione europea, relativamente ai bonus fiscali, ha evidenziato che le regole contabili applicabili sono:

  • ESA 2010 capitolo 20, paragrafi 20.167-20.168;
  • Il Manuale sul disavanzo e sul debito pubblico (MGDD), in cui la registrazione contabile dei crediti d'imposta è contenuta nella sezione 2.2.

Al paragrafo 20.167 è previsto: “I crediti d'imposta possono essere dovuti, nel senso che qualsiasi importo del credito che eccede il debito d'imposta sarà versato al beneficiario. Al contrario, alcuni crediti d'imposta sono non pagabili e descritti come "sprecabili". Sono limitati all'entità della responsabilità fiscale. Il trattamento in contabilità nazionale dipende quindi dal tipo di credito d'imposta".

Nel caso dei bonus edilizi, come il superbonus, il contribuente beneficiario originario li utilizza nei successivi anni previsti (4/5 rate annuali di pari importo). Ogni anno, quindi, il contribuente riduce l'imposta per una parte proporzionale dello sgravio fiscale. Nella situazione in cui il credito d'imposta supera il debito d'imposta dell'anno, l'importo in eccesso non può essere richiesto e risulta così perduto. In questo caso, il credito d'imposta soddisferebbe la definizione di imposta "non pagabile".

Il problema della cessione multipla

Tuttavia, ed è questo il nodo da sciogliere, secondo la Commissione UE la possibilità di cessione del credito multipla apporterebbe al sistema un elemento nuovo che dovrebbe essere preso in considerazione nella valutazione del credito d'imposta.

Secondo il parere UE, dunque, in virtù della trasferibilità del credito fiscale, le regole attuali non prevedono dei criteri precisi su questi aspetti che permettano di definire con chiarezza se la misura sia “non-payable” (a riduzione delle entrate fiscali per la quota detraibile nell’anno) o “payable” (come spesa per l’intero importo del credito concesso).

E su questo punto si sta giocando la "partita" a seguito della quale arriverebbe la decisione più importante sul meccanismo di cessione multipla dei crediti edilizi.

La Direttiva Green UE

Altro tassello che ha animato le recenti discussioni riguarda la bozza di direttiva UE (Direttiva Green) che introdurrebbe l’obbligo, per tutti gli edifici residenziali di rientrare nella classe energetica E entro l'1 gennaio 2030 e classe D entro il 2033.

Una bozza di Direttiva che andrebbe letta alla luce della Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2021 sull'attuazione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia in cui evidenzio alcuni passaggi chiave tra i quali:

  1. gli edifici sono responsabili del 36% delle emissioni totali di gas a effetto serra e che il settore della ristrutturazione edilizia è uno dei settori chiave per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di neutralità climatica, efficienza energetica e Green Deal europeo;
  2. nel 2019 il 6 % delle famiglie dell'UE non era in grado di pagare le proprie bollette e l'efficienza energetica degli edifici può avere un impatto positivo nella lotta contro la povertà energetica;
  3. il tasso di ristrutturazione degli edifici è attualmente molto basso, pari a circa l'1 % annuo, con un tasso di ristrutturazioni profonde pari allo 0,2 % annuo;
  4. i programmi di ristrutturazione non sempre contemplano miglioramenti dell'efficienza energetica e aumenti delle fonti energetiche rinnovabili;
  5. il coinvolgimento dei cittadini nella transizione verde e nelle ristrutturazioni degli edifici è fondamentale per il loro successo;
  6. l'edilizia è un'attività complessa che richiede uno stretto coordinamento tra un grande numero di professionisti e artigiani e si basa sull'uso di un'ampia gamma di tecniche e materiali da costruzione.

La risoluzione sottolinea pure:

  • l'importanza di prevedere incentivi adeguati per la ristrutturazione degli edifici, nonché misure finanziarie subordinate al miglioramento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 6, della EPBD e per garantire l’accessibilità delle ristrutturazioni sotto il profilo economico;
  • il divario tra le prestazione energetica effettiva e prestazione calcolata attraverso gli APE, che è fonte di confusione per gli utenti di tali certificati.

Considerazioni conclusive

L'analisi congiunta dei due macro-argomenti conduce inevitabilmente a due riflessioni distinte.

Da una parte l'Unione Europea riconosce l'importanza dei sistemi incentivanti e delle misure che possano garantire l'accessibilità delle ristrutturazioni sotto il profilo economico.

Dall'altra si discute sulla differenza pagabile/non pagabile dei bonus edilizi, a seguito della quale se si decidesse verso la "pagabilità" dei bonus edilizi, qualsiasi bonus fiscale davvero incentivante verrebbe azzoppato a monte. Nel caso in cui i bonus edilizi mutassero la loro condizione da "non pagabili" a "pagabili", è chiaro che la possibilità economica degli Stati membri verrebbe corposamente ridotta.

Dall'altra parte è necessario fare le opportune considerazioni su un piano di transizione energetica certamente corretto e sacrosanto che, però, non prende in considerazione un aspetto determinante. I territori degli Stati Membri sono tutti profondamente diversi per condizioni endogene ed esogene. L'Italia, ad esempio, è un territorio quasi tutto a rischio sismico che unito alla vetustà del patrimonio immobiliare, alla prima scossa sismica importante crea danni agli immobili e alle persone.

Chi scrive è certamente a favore della transizione energetica ma non si può omettere di sottolineare la quasi totale inutilità nell'efficientare energeticamente una struttura edilizia che richiederebbe a monte dei pesanti interventi di riduzione del rischio sismico.

L'attività normativa italiana ed europea è ormai concentrata (giustamente) sul tema energia ma prima o poi la natura e le pessime condizioni strutturali degli immobili presentano un conto che, storicamente, è sempre salato.

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