La trasparenza negli appalti dal 2024

Come adempiere agli obblighi in materia di trasparenza previsti dal nuovo Codice dei contratti? E quali dati pubblicare?

di Elena Serra - 15/02/2024

Dal 1° gennaio 2024 sono divenute efficaci le norme in materia di digitalizzazione previste dal nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 36/2023). Anche gli obblighi in materia di trasparenza devono essere adempiuti utilizzando le piattaforme digitali.

Come adempiere agli obblighi in materia di trasparenza

Per “trasparenza” si intende l’accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, per favorire, tra l’altro, forme di controllo dei cittadini sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'uso delle risorse pubbliche.

Il Codice dei contratti pubblici ha modificato anche la normativa in materia di “trasparenza”, ovvero la disciplina di cui al d.lgs. 33/2013 (c.d. Codice della Trasparenza), riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, fermi restando:

  • gli obblighi di pubblicità legale, ovvero la pubblicità idonea a far decorrere gli effetti giuridici degli atti;
  • la collocazione, nella “home page” dei siti istituzionali degli enti, di un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno devono essere contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente.

Ora, secondo il combinato disposto dell’art. 37 del d.lgs. 33/2013 e dell’art. 28 del Codice dei contratti pubblici, gli adempimenti ai fini della trasparenza sono i seguenti:

  1. le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, devono essere trasmessi dalle stazioni appaltanti tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, utilizzando le piattaforme digitali interconnesse con i servizi della BDNCP;
  2. per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti;
  3. le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono assicurare il collegamento (mediante il link) tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici; tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare ed assicura la trasparenza di tutti gli atti di ogni procedura contrattuale.

Anche la pubblicazione dei dati ai fini della trasparenza avviene quindi in modalità digitale.  I dati vengono trasmessi una sola volta ad un solo sistema informativo, secondo il principio c.d. “once only”, ribadito all’art. 20 del d.lgs. 36/2023.

I dati da pubblicare ai fini della trasparenza

L'ANAC, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 4 dell’art. 28 d.lgs. con delibera n. 264 del 30 giugno 2023, ha provveduto a individuare gli atti, le informazioni e i dati oggetto di trasparenza da comunicare alla BDNCP.

I dati indicati coincidono con tutti i dati riguardanti il ciclo di vita del contratto pubblico, che gli enti devono già trasmettere alla BDNCP ai sensi dell’art. 10 della delibera ANAC n. 261/2023. La trasmissione alla Banca dati ANAC di tali dati è quindi sufficiente per adempiere agli obblighi in materia di trasparenza.

Ma vi sono anche ulteriori dati che si pongono come una eccezione al sistema sopra delineato: si tratta di alcuni dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP ma che sono comunque oggetto di pubblicazione obbligatoria, indicati nell’Allegato 1 alla delibera n. 264/2023.  Tali dati continuano ad essere pubblicati unicamente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Tra questi dati si possono individuare ad esempio l’elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle S.A. e dagli enti concedenti per l’automatizzazione delle proprie attività, o la composizione delle commissioni giudicatrici.

L’ANAC ha poi precisato che i dati e le informazioni devono essere pubblicati nel rispetto dei criteri di qualità, espressamente indicati dal legislatore all’articolo 6 del decreto trasparenza, ovvero integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

La durata della pubblicazione e l’accesso civico generalizzato

I dati, gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione rimangono pubblicati in BDNCP e nella sezione “Amministrazione trasparente” della stazione appaltante e dell’ente concedente, per un periodo almeno di cinque anni e, comunque fino a che producono effetto.

Ma alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione, la BDNCP, la stazione appaltante e l’ente concedente, per quanto di rispettiva competenza, non possono eliminare i dati, ma sono tenuti a conservarli e a renderli disponibili al fine di soddisfare   eventuali istanze di accesso civico generalizzato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto trasparenza.  

Ora l’accesso civico è espressamente richiamato dall’art. 35 del Codice; di conseguenza tutti i cittadini hanno la possibilità di richiedere, non solo la documentazione di gara, ma anche le informazioni relative a tutte le fasi del contratto pubblico.

Come, infatti, ha chiarito il Consiglio di Stato con l’Adunanza plenaria n. 10/2020, il principio di trasparenza, che si esprime nella conoscibilità dei documenti amministrativi, rappresenta il fondamento della democrazia amministrativa in uno stato di diritto, assicurando anche il buon funzionamento della pubblica amministrazione attraverso l’intellegibilità dei processi decisionali e l’assenza di corruzione.

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