Tregua fiscale, nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Il Fisco pubblica una nuova circolare sulle disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2023, con particolare attenzione per ordini professionali e associazioni di categoria

di Redazione tecnica - 22/03/2023

Sono diversi i dubbi posti all’Agenzia delle Entrate rispetto alla c.d. “Tregua Fiscale”, introdotta dalla legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) e con cui il Fisco ha inteso fornire dei chiarimenti con la pubblicazione della Circolare n. 6/E del 20 marzo 2023.

Tregua Fiscale: nuova circolare dell'Agenzia dell'Entrate

Nello specifico la Circolare, dopo i documenti di prassi del 13 gennaio e del 27 gennaio 2023, fornisce ulteriori risposte, questa volta sui quesiti posti dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria, raggruppati secondo i commi di riferimento:

  • Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (commi da 153 a 159);
  • Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173);
  • Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178);
  • Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185);
  • Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205);
  • Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218);
  • Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221);
  • Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252).

Fatture elettroniche e corrispettivi: ok all’invio tardivo

Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio, è possibile l’invio tardivo delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, purché esse siano già state correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell’imposta. Stessa cosa per l’invio dei corrispettivi elettronici: se regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell’imposta dovuta, possono essere inviati in ritardo.

Ravvedimento operoso speciale: i chiarimenti

Nella Circolare si forniscono delucidazioni sul c.d. “ravvedimento operoso speciale”, che consente di regolarizzare violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate e relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.

In particolare, il Fisco specifica che rientrano nel perimetro della misura le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973 (accertamento parziale) purché esse non siano già state contestate.

Atti del procedimento di accertamento: la definizione agevolata

Secondo quanto previsto dalla legge n. 197/2022, è possibile operare la definizione agevolata degli atti relativi a un procedimento di accertamento su tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Attenzione però: non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza gli atti derivanti dai controlli formali (articolo 36-ter del d.P.R n. 600/1973), che invece possono rientrare nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino a quando non sia stata ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo.

 

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati