Tutela dei propri associati: il Consiglio di Stato legittima la RPT

Con un’importante sentenza, il Consiglio di Stato legittima pienamente Rete Professioni Tecniche a tutelare in giudizio i propri associati

di Redazione tecnica - 19/11/2021

Tutela in giudizio dei propri associati: con la sentenza n. 7336/2021 il Consiglio di Stato stabilito che Rete Professioni Tecniche è soggetto legittimato a tutelare gli interessi dei suoi associati e dei relativi singoli professionisti.

Tutela in giudizio associati RPT: la sentenza del Consiglio di Stato

La sentenza nasce a seguito del ricorso in appello contro quanto stabilito dal Tar Lazio con la sentenza n. 624/2021 che, nel decidere sul ricorso di primo grado proposto dalla Fondazione Parsec, inerente la possibilità di far partecipare anche le Fondazioni alle gare di ingegneria e architettura, aveva dichiarato inammissibile l’intervento della Rete Professioni Tecniche in quanto soggetto non legittimato a tutelare in giudizio gli interessi dei suoi associati, anche in ragione del fatto che il suo statuto non lo prevedeva.

Di diverso avviso Palazzo Spada, che ha annullato la sentenza di primo grado: proprio rispetto alla legittimità di RPT a tutelare in giudizio i propri associati, professionisti, il Consiglio ha affermato che “in via generale, la sentenza va riformata nella parte in cui presuppone che la rappresentanza in giudizio degli interessi degli associati da parte di un’associazione debba essere esplicitamente prevista dallo statuto, anche quando trattasi di interessi la cui tutela rientra nel perimetro statutario dell’associazione medesima”.

E ancora: “Ne consegue che l’ente collettivo, in quanto soggetto rappresentativo degli interessi sostanziali degli associati, ne assume la tutela in tutte le sedi, essendo inconcepibile la rappresentanza sostanziale di interessi di altri soggetti di diritto disgiunta dalla loro rappresentanza processuale”.

CDS: per rappresentare associati non è necessario riferimento esplicito nello Statuto

Per altro nella sentenza è specificato che la rappresentanza del settore delle professioni tecniche e scientifiche comprende l’azione e l’intervento a giudizio in rappresentanza degli Ordini e dei Collegi professionali, senza necessità, che le corrispondenti facoltà siano esplicitate nello statuto.

Infine, sulla circostanza che la RPT è ente rappresentativo non di persone fisiche ma di soggetti a loro volta rappresentativi di categorie professionali, la sentenza afferma che “l’associazione Rete Nazionale delle Professioni dell’area Tecnica e Scientifica ha il tratto fondamentale di essere, come tutte le associazioni di ‘rete’, centro di imputazione degli interessi degli enti collettivi che vi sono associati. Trattandosi di Ordini e Collegi professionali di iscritti agli albi delle professioni tecniche, rappresenta e tutela, anche in giudizio, gli interessi interdisciplinari delle professioni c.d. ordinistiche, ogniqualvolta si tratti di interessi comuni a tutti gli associati, tali cioè che l’un ordine o collegio non si trovi in conflitto con l’altro”.

L’appello è stato quindi accolto, annullando la sentenza di primo grado, per affermare invece la piena legittimità a operare in tutela dei propri associati anche se non previsto esplicitamente dallo Statuto.

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