Validazione requisiti tecnico-professionali ed esclusione da gara: il parere ANAC

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ricorda che anche la certificazione sui singoli servizi di ingegneria e di architettura espletati in un appalto può essere spesa come requisito di capacità tecnica e professionale

di Redazione tecnica - 24/02/2022

Un contratto di appalto di servizi di ingegneria e architettura che contempli l’espletamento di una pluralità di prestazioni tecniche scindibili e, quindi autonome, presenta una struttura tale da permettere di valutare e certificare la corretta esecuzione dei singoli servizi, a prescindere dal completamento dell’ultima delle prestazioni dedotte nel contratto.

Esclusione da gara e requisiti tecnici e professionali: la delibera ANAC

Lo ha ricordato Anac, con la delibera n. 23 del 19 gennaio 2022, a seguito dell’istanza presentata da un’impresa esclusa da una gara perché la Stazione Appaltante avrebbe riscontrato una mancanza di requisiti di capacità tecnico-professionali, dato che aveva inviato una certificazione di esecuzione del servizio solo 7 mesi dopo la validazione del progetto. La SA aveva ritenuto impossibile che dopo un lasso così breve di tempo i lavori fossero già conclusi e, che, pertanto, l’impresa potesse aver correttamente eseguito anche i servizi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

L’impresa ha quindi precisato che alla data di presentazione delle offerte non erano stati ancora completati i servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ma che tale circostanza comunque non pregiudicava la validità degli altri servizi svolti e terminati come attestato dal certificato di regolare esecuzione delle prestazioni professionali prodotto in gara; in altri termini, il RUP, nel suddetto certificato, avrebbe erroneamente riportato l’integrale oggetto del contratto di appalto dei servizi di ingegneria, anziché limitarsi alle sole prestazioni afferenti alla progettazione, correttamente espletate come attestato dalla validazione del progetto esecutivo.

L’ANAC ha dato ragione all’impresa: secondo l’Autorità, non c’è motivo per cui l’impresa possa richiedere alla committenza pubblica il rilascio del certificato di esecuzione solamente quando il contratto d’appalto sia stato integralmente concluso, dato che il RUP può attestare la corretta esecuzione delle singole ed autonome prestazioni contrattuali (progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ecc).

A corroborare tale tesi è l’art. 83, comma 2, D.P.R. n. 207/2010, il quale ammette la possibilità che la SOA sia chiamata a valutare lavori “in corso di esecuzione alla data di sottoscrizione del contratto con la SOA”; la stessa nota illustrativa al bando tipo n. 3, avente ad oggetto “Procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, al punto 7, chiarisce, con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale, che per i servizi espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di cui all’elenco di servizi ed ai servizi di punta, la stazione appaltante deve tenere in considerazione tutti i servizi ultimati nel decennio oppure, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nello stesso periodo di riferimento.

Affidamento servizi di ingegneria: attestazione dei requisiti

Anche le Linee guida n. 1 dell’A.N.AC., relative all’affidamento dei servizi di ingegneria, al punto 2.2.2.5. espressamente prevedono che “Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori”, confermando una sostanziale fungibilità dei servizi svolti e la loro idoneità abilitante allo svolgimento anche di servizi di diversa natura ma afferenti sempre alla stessa materia (ingegneria/architettura).

Pertanto, la validazione del progetto esecutivo, unitamente al certificato di regolare esecuzione delle prestazioni professionali rilasciato, anche se erroneamente riferito anche alle prestazioni di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, consente di ritenere correttamente espletata la parte del contratto di appalto afferente alla progettazione dei lavori, con la conseguenza che l’operatore economico può spendere il requisito maturato ai fini della qualificazione richiesta nella procedura di gara.

Di conseguenza, ANAC ha ritenuto che l’esclusione dalla procedura di gara in oggetto non è conforme alla normativa di settore.

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