Variazioni prezzi e caro materiali, il Consiglio di Stato dice no al MIMS

Respinta l'istanza cautelare relativa all'appello contro la sentenza del TAR Lazio. In attesa dell'udienza, non c'è alcun motivo per non applicare le variazioni dei prezzi già accertate

di Redazione tecnica - 24/10/2022

Una nuova tegola si abbatte sul Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in relazione alla variazione dei prezzi dei materiali da costruzione, e la situazione è resa sicuramente ancora più complicata dalla fase di transizione che l’Italia sta passando, con il cambio di esecutivo in corso.

Variazione prezzi materiali da costruzione: l'Ordinanza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha infatti respinto, con l’ordinanza n. 4936/2022, l’istanza cautelare per il ricorso in appello proposto dal MIMS e da Istat contro ANCE e l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Unioncamere, per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 7215/2022.

In primo grado, il giudice amministrativo aveva infatti specificato che il MIMS era tenuto ad espletare un supplemento istruttorio, condotto anche autonomamente ed eventualmente facendo ricorso anche ad altre fonti e tenendo, se del caso, anche conto delle introdotte nuove metodiche di rilevazione, revisione e aggregazione dei dati, relativamente alla Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 11 novembre 2021.

Nel testo dell’ordinanza di Palazzo Spada si legge che il periculum in mora prospettato dal MIMS, ovvero il danno procurato alle imprese dalla tardiva rilevazione della variazione dei prezzi dei materiali della quale le stazioni appaltanti dovranno tener conto in fase di esecuzione dei contratti – è superato dall’effetto conformativo della sentenza impugnata: “la riedizione del potere derivante dalla caducazione del provvedimento non esclude la transitoria applicazione delle variazioni dei prezzi già accertate, salvo compensazioni in aumento o diminuzione all’esito della definizione nel merito del giudizio”.

Il commento di ANCE all'ordinanza

In una nota inviata alla nostra redazione, Ance ha dichiarato che "Il Consiglio di Stato ha condiviso integralmente le considerazioni proposte dall’ANCE sull’inesistenza del periculum in mora prospettato dal Ministero appellante, ritenendo che questo sia superato dall’interpretazione dell’effetto conformativo della sentenza di primo grado impugnata e non escludendo la
transitoria applicazione delle variazioni dei prezzi già accertate, salvo compensazioni in aumento o diminuzione all’esito della definizione nel merito del giudizio.

Si tratta di un risultato importante, sia pure in sede cautelare, che quindi non impedisce, nelle more della definizione del giudizio, al Ministero di procedere alle compensazioni, salvo successivo conguaglio".

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