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Sentenza Corte Costituzionale 30 dicembre 2009, n. 341
Norme impugnate: Decreto legge 25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni in legge 06/08/2008, n. 133; discussione limitata all'art. 61, c. 8°, 9°, 14°, 15°, primo periodo, 16°, 17°, 19°, 20°, lett. b), e 21°. Art. 18, c. 4° sexies, del decreto legge 29/11/2008, n. 185, convertito con modificazioni in legge 28/01/2009, n. 2, modificativo dell'art. 61 del decreto legge 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni, in legge 06/08/2008, n. 133
Gazzetta Ufficiale del 7/1/2010, n. 1
Tecnici pubbliche amministrazioni: per la corte costituzionale legittimo il taglio del 2% - A 1 utente piace questa notizia
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19/01/2010 - Doccia fredda per i tecnici delle pubbliche amministrazioni in riferimento all'incentivo del 2% originariamente previsto.
La Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 341 depositata lo scorso 30 dicembre, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, proposta, in relazione agli articoli 117 e 119 della Costituzione ed in relazione al principio di leale collaborazione.
Con la sentenza viene, quindi, definitivamente deciso che il taglio dell'incentivo del 2% riservato ai dipendenti pubblici è legittimo ed è applicabile anche ai tecnici degli enti locali.
Ricordiamo che la Sentenza della Corte Costituzionale nasce da alcuni ricorsi a suo tempo presentati dalle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Toscana; le regioni avevano impugnato la prima versione della norma (articolo 61, comma 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), che aveva disposto il taglio generalizzato, abrogata da una norma successiva e modificata con l'introduzione dopo il comma 7 dell’articolo 61 del citato decreto-legge n. 112/2008, del comma 7-bis il cui testo è il seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo".
Per quanto riguarda, quindi, il comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112/2008, la Corte ha dichiarato, vista la successiva abrogazione, chiusa la questione mentre per quanto concerne le critiche mosse alla nuova formulazione che - ha chiarito - va letta in stretto coordinamento con un'altra norma e precisamente il comma 17 del decreto-legge n. 112/2008.
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