Riforma delle professioni e liberalizzazioni: Vademecum del CNAPPC

Successivamente all'emanazione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 cosiddetto delle "liberalizzazioni", il Consiglio nazionale degli Architetti Pianifica...

16/02/2012
Successivamente all'emanazione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 cosiddetto delle "liberalizzazioni", il Consiglio nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Consevatori ha pubblicato un Vademecum sulla riforma della Professione e sulle novità introdotte dal citato decreto-legge n. 1/2012 relativamente all'abrogazione delle tariffe professionali, all'obbligo di concordare preventivamente con i clienti il compenso professionale, all'obbligo di indicare i dati della propria polizza assicurativa per eventuali danni provocat nell'esercizio dell'attività professionale, al tirocinio per potere sostenere l'esame di Stato.
In verità sull'articolo 9 del decreto-legge, che reca le novità precedentemente riassunte, sono stati presentati in Commissione Industria del Senato, 180 emendamenti dei quali 7 sono stati ritenuti, nella seduta di ieri, improponibili.
Non abbiamo la sfera di cristallo e non sappiamo cosa succederà ma, certamente, con il testo attuale, il dubbio più grande è quello relativo alle gare per i servizi di architettura e di ingegneria che, senza tariffe di riferimento, porteranno il Responsabile del procedimento a definire l'importo a base d'asta con criteri soggettivi e non più oggettivi perché con l'abrogazione delle tariffe manca un necessario riferimento per individuare l'importo a base d'asta dei servizi di architettura e di ingegneria, inserendo il libero arbitrio nella determinazione del criterio di aggiudicazione (affidamento diretto, procedura negoziata o asta pubblica).
Allo stato attuale ci chiediamo come sarà possibile determinare i requisiti di capacità tecnica senza alcun riferimento alle Classi ed alle Categorie? E come sarà possibile costruire l'elenco dei professionisti? In base a quali classi e categorie?

Speriamo bene. Riportiamo, qui di seguito, il Vademecum del CNAPPC titolato "Tutto quello che c'è da sapere sulla riforma della professione"

Cos'è la riforma delle professioni?
È una iniziativa che partì dal Governo Berlusconi in attuazione delle indicazioni date dalla Commissione Europea nel 2004 poi ripresa dal Governo Monti.

La riforma delle professioni è legge?
Sì, è stata inserita in quattro diversi provvedimenti di legge. Il primo è stato il DL 138/2011 poi diventato Legge 148/2011 (art. 3); il secondo è la Legge di Stabilità 183/2011 (art.10); il terzo è il DL 201/2011 c.d. "Decreto salva Italia" (art. 33); l'ultimo è il Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (artt. 5 e 9).

Perciò si applica subito?
Si applicano immediatamente, a partire dal 24 gennaio 2012, l'obbligo del contratto scritto e dell'assicurazione obbligatoria, contenuti nel DL 1/2012, che potrà essere modificato in fase di conversione.
Per quanto riguarda le altre novità previste (formazione, tirocinio, organi di disciplina e pubblicità) la legge prevede che debbano essere integrate negli ordinamenti professionali entro il 13 agosto 2012, mediante regolamenti di iniziativa governativa emessi con Decreto del Presidente della Repubblica.
Invece le nuove Società tra Professionisti (STP) dovrenno essere regolamentate entro il 12 maggio 2012.

Le innovazioni normative sono una rivoluzione del nostro mestiere e delle sue regole?
No, la riforma corregge e integra gli ordinamenti professionali per adeguarli ad alcuni principi richiesti dalla Commissione Europea, al pari di tutte le altre professioni regolamentate in Italia e nel resto d'Europa.

Con la riforma delle professioni è ancora necessario laurearsi e fare l'esame di Stato?
Sì, la riforma conferma che è necessario laurearsi in architettura e fare l'Esame di Stato, essendo sancito dalla Costituzione italiana all'art. 33, "...per l'abilitazione all'esercizio professionale".

La riforma considera l'attività professionale di architetto come una qualunque attività economica?
No, la Legge afferma che "l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista", perciò la professione di architetto, pur essendo considerata dal Trattato europeo come un'attività d'impresa, mantiene una sua specificità perché considerata un mestiere in cui dev'essere salvaguardato l'interesse pubblico.

Cosa cambia, allora, con la riforma?
A tutela degli utenti, vengono introdotti alcuni obblighi per i professionisti e vengono abrogate alcune limitazioni in relazione al "mercato". La peculiarità e il valore di questi cambiamenti si potranno misurare solo con i regolamenti.

Quali nuovi obblighi saranno introdotti?
Gli obblighi saranno quattro:
  • 1. il tirocinio per poter fare l'Esame di Stato, di una durata massima di 18 mesi di cui 6 si possono fare in università; il tirocinante avrà probabilmente diritto di essere pagato con un "equo compenso di tipo indennitario", scaricabile fiscalmente dagli Studi professionali (nel DL 1/2012 è sparito ma probabilmente tornerà in fase di conversione in legge);
  • 2. l'obbligo per i professionisti di seguire corsi di formazione continua permanente, fiscalmente deducibili;
  • 3. l'obbligo per i professionisti di avere e esibire ai clienti un'assicurazione di responsabilità civile professionale, già vigente con il DL 1/2012 a partire dal 24 gennaio 2012;
  • 4. l'obbligo di redigere, con i clienti, contratti scritti rendendo noto "il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico", già vigente con il DL 1/2012 a partire dal 24 gennaio 2012
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Cosa succede se l'obbligo non viene rispettato?
Le norme deontologiche dovranno prevedere delle pene disciplinari, che saranno applicate dai nuovi Collegi Disciplinari che si dovranno istituire e saranno composti da persone diverse da quelle che ricoprono la carica di Consigliere dell'Ordine Provinciale o del Consiglio Nazionale.

Quali "limitazioni" verranno invece tolte?
La tariffa professionale, di cui l'obbligo a non andare sotto i minimi era già stato abolito con il Decreto "Bersani" nel 2007, non potrà essere un riferimento per la contrattazione economica, che è libera, salvo laddove lo chieda il Giudice in caso di contenzioso. In quel caso si usa la tariffa fino a che il Ministero non abbia stabilito nuovi parametri. Il CNAPPC ha chiesto che lo stesso riferimento possa essere utilizzato dalle PA nell'ipotizzare il valore della parcella per stabilire, per gli appalti pubblici, se la gara è sopra o sotto soglia.
Perciò ogni architetto userà il metodo di calcolo che riterrà più utile.
In secondo luogo si potranno formare Società Professionali, il cui divieto era stato abolito con il decreto suddetto, ma mai regolamentate. Per ora, in attesa di regolamentazione, la legge indica che possono essere fondate nelle diverse forme previste dal Codice Civile (Snc, Srl, ecc), anche con l'ammissione di soci non iscritti all'Albo. In fase di conversione del DL 1/2012 il CNAPPC sta cercando di fare modificare il fatto che il socio non professionsita possa amministrare la STP e avere la maggioranza del capitale.
La società è iscritta all'Albo e sottoposta alle norme disciplinari. Rimangono possibili, naturalmente, le altre forme storiche di esercizio professionale: singolo e in cooperativa. Lo studio associato è stato improvvidamente abolito, stiamo cercando di farlo reintegrare.
Infine vengono tolte le limitazioni alla pubblicità che viene regolata sulle basi del Codice del Consumo.

Che ruolo avranno gli Ordini nell'applicazione della Riforma?
Il Consiglio Nazionale dovrà redigere le nuove norme deontologiche che dovranno essere approvate dal Ministero della Giustizia e verificate dall'Antitrust; inoltre il Consiglio Nazionale dovrà regolamentare la Formazione Continua Permanente e potrà fare convenzioni sia per l'assicurazione obbligatoria che per il Tirocinio professionale.
Gli Ordini provinciali dovranno verificare e validare l'effettiva applicazione delle norme su ogni nuovo aspetto della Riforma.

A cura di Gabriele Bivona
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