Eventi sismici Emilia-Romagna: Sulla Gazzetta Ufficiale gli interventi per adeguare i capannoni

Sulla Gazzetta ufficiale n. 131 del 7 giugno scorso è stato pubblicato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle popo...

08/06/2012
Sulla Gazzetta ufficiale n. 131 del 7 giugno scorso è stato pubblicato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012".
Nel decreto-legge in argomento, che consta di 21 articoli ed un allegato, vengono trattati:
  • al Capo I (artt. 1 - 9) gli interventi immediati per il superamento dell'emergenza;
  • al Capo II (artt. 10 - 16) gli interventi per la ripresa economica;
  • al Capo III (artt. 17 - 20) le misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente.

Tra gli articoli che riguardano il superamento dell'emergenza, è abbastanza interessante il contenuto dell'articolo 3 rubricato "Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale" che sana una questione nata con l'Ordinanza della Protezione civile n. 2 del 2 giugno (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012) in cui era stabilito l'obbligo dei proprietari degli stabilimenti ubicati nelle zone colpite dal sisma di "acquisire la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, da un professionista abilitato."
Ma, in verità, né il D.P.R. n. 380/2001 né le norme tecniche sulle costruzioni di cui al D.M. 14/1/2008 definiscono cosa sia il certificato di "agibilità sismica" ed i commi 7, 8, 9 e 10 del citato articolo 3 intervengono per superare quello che potrebbe essere definito un errore grossolano che avrebbe generato, enormi rischi per i professionisti incaricati della redazione di tale certificato.

Con il comma 7 dell’articolo 3 del d.l. in argomento viene precisato che il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., deve acquisire la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 - costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente.
Nel successivo comma 8 viene, poi, precisato che nelle more dell'esecuzione della suddetta verifica di sicurezza, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica potrà essere rilasciato in assenza delle carenze strutturali di seguito precisate, o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, o dopo che tali carenze siano state adeguatamente risolte:
  • mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
  • presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
  • presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

Si tratta, quindi di un primo certificato di agibilità sismica provvisorio che potrà essere rilasciato successivamente alla soluzione dei problemi precedentemente elencati ma che dovrà essere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in argomento e, quindi, entro il 6 dicembre 2012, sostituito da un certificato di agibilità sismica definitivo e successivo alle citate verifiche di sicurezza effettuate ai sensi delle norme tecniche vigenti.

Per ultimo, di notevole interesse il contenuto del comma 10 in cui viene precisato che il livello di sicurezza dovà essere definito in misura pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo con la precisazione che tale percentuale dovrà essere, comunque, raggiunta nel caso si rendano necessari interventi di miglioramento sismico e che gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi.

A cura di Gabriele Bivona
© Riproduzione riservata