Consiglio di Stato: Per i soppalchi necessario il permesso di costruire

Il Consiglio di Stato , sez. VI, con la sentenza n. 720 dell’8 febbraio 2013, ha rigettato l'appello proposto contro la sentenza del Tar Lazio che aveva già ...

20/02/2013
Il Consiglio di Stato , sez. VI, con la sentenza n. 720 dell’8 febbraio 2013, ha rigettato l'appello proposto contro la sentenza del Tar Lazio che aveva già respinto il ricorso di un cittadino nei riguardi di un'Amministrazione comunale che aveva ordinato la demolizione di un soppalco abusivamente realizzato ed il pagamento di una somma, a titolo di sanzione pecuniaria, pari ad euro 15.000,00.
I Giudici, nella sentenza, precisano che l'art. 10 del D.P.R. n. 380/2001 dispone che sono subordinati al rilascio del permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Sono espressamente qualificati tali quelli che, tra l'altro, comportino un aumento di superfici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso. Si tratta di una previsione di particolare rigore per i centri storici, finalizzata ad evitare indebite alterazioni dei loro delicati equilibri abitativi e funzionali.
L'art. 33 del citato D.P.R. n. 380/2001 prevede che, nel caso in cui vengano eseguiti, tra l'altro, i suddetti interventi in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso, la sanzione irrogata è quella della rimozione o demolizione, cioè - in coerenza con detti obiettivi - senz’altro quella ripristinatoria.

Nel caso oggetto della sentenza, la fattispecie contestata rientra nell'ambito applicativo delle disposizione riportate in quanto per quanto attiene al soppalco, lo stesso, per la sua struttura e funzione, ha comportato un aumento della superficie utile. Non vale obiettare che in concreto gli appellanti avrebbero realizzato soltanto una mera intelaiatura priva del "piano di calpestio". Anche ad ammettere che questo corrisponda alla reale situazione dei luoghi, rimane incontestato, come risulta anche dalla stessa perizia di parte (redatta, peraltro, sulla base di "documentazione fotografica fornita dalla proprietà"), che fossero state già realizzate "travi in ferro ad una altezza di circa due metri con scala in ferro per accesso". Questi interventi delineano gli elementi strutturali essenziali di un soppalco.
La circostanza che l'intervento non è stato completato mediante il piano di copertura non assume rilevanza. In presenza, infatti, di lavori in corso, sospesi con apposita ordinanza comunale, non è possibile, pena una intrinseca contraddizione del sistema di repressione degli abusi, fare leva sul forzoso mancato completamento degli interventi per dedurne la loro non riconducibilità alle categorie giuridiche descritte dal D.P.R. n. 380/2001.
In altri termini, è sufficiente che, al momento dell'accertamento, risulti chiaramente, come nella specie, che la finalità perseguita con gli interventi allora in corso di espletamento sia quella di realizzare un soppalco affinché l’amministrazione possa ordinare, come è legittimamente avvenuto nella fattispecie, la sospensione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi.

A cura di Gabriele Bivona
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