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Decreto "Del Fare" e Modifica sagoma edifici, Architetti: solo cosi' possibile il riuso e lo stop al consumo del suolo

"Gli architetti italiani considerano positivamente la formulazione dell'articolo 30 del DL Fare che, consentendo la modifica della "sagoma" degli edifici nel...

17/07/2013
"Gli architetti italiani considerano positivamente la formulazione dell'articolo 30 del DL Fare che, consentendo la modifica della "sagoma" degli edifici nella ristrutturazione edilizia, rende possibile la rigenerazione urbana sostenibile, consentendo di riqualificare il patrimonio edilizio italiano che versa in pessime condizioni dal punto di vista delle condizioni dell'habitat, della sicurezza e dell'efficienza energetica".

Con queste parole il Consiglio nazionale degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori ha commentato l'articolo 30 del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (c.d. Decreto "Del Fare") del quale si attende entro il prossimo 20 agosto la conversione in legge. L'art. 30 modifica il D.P.R. n. 380/2001 nelle parti in cui si parla di modifica della sagoma degli edifici nella ristrutturazione edilizia. In particolare, per quanto concerne la modifica della sagoma, il DL del Fare apporta le seguenti modifiche al D.P.R. n. 380/2001:
  • art. 3, comma 1, lett d): "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.
  • art. 6, comma 4: limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera e-bis), sono trasmesse le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente comma.
  • art. 10, comma 1, lettera c): gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

Il CNAPPC è voluto intervenire sul problema evidenziato che le modifiche introdotte dall'art. 30 potrebbero condurre all'abusivismo edilizio, affermando che "modificare la sagoma degli edifici - così come avviene negli altri Paesi europei - significa, innanzitutto, valorizzare il paesaggio urbano; mettere in sicurezza gli edifici pericolosi e indifesi rispetto al rischio sismico e a quello idrogeologico; migliorare la qualità della vita degli abitanti delle periferie e semiperiferie delle città, riqualificare la pessima edificazione realizzata dal Dopoguerra agli anni Ottanta".

"Significa anche poter rendere efficienti, dal punto di vista energetico, gli edifici che, attualmente, scaricano in atmosfera tonnellate di CO2 e costano alla comunità nazionale oltre 20 miliardi di euro all'anno, incidendo pesantemente sui bilanci delle famiglie italiane. Senza interventi sulla sagoma, infatti, non si possono realizzare i "cappotti" esterni in facciata, modificare le coperture, realizzare sporti di gronda e balconi che permettano di ridurre i consumi".

"Il riuso dell'esistente, esclusi i centri storici e le zone poste sotto vincolo - unica modalità, come ha recentemente sottolineato il ministro dell'Ambiente, Orlando, per rendere concreto lo stop al consumo del suolo - è un'urgenza per migliorare la qualità della vita degli italiani, per riavviare lo sviluppo in un settore, come quello dell'edilizia, che ha perso a causa della crisi circa 700 mila posti di lavoro, e per rispondere agli impegni presi dal nostro Paese in sede comunitaria rispetto alla riduzione dei costi energetici e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e privato".

"Per questi motivi - conclude il CNAPPC - l'articolo 30 andrebbe integrato prevedendo una drastica riduzione degli oneri per il riuso che dovrebbero essere annullati o dimezzati, così da renderlo molto vantaggioso rispetto alle costruzioni che consumano suolo".

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