Riforma della protezione civile: Sì definitivo alla delega al Governo

La Camera dei Deputati ha approvato, ieri 7 marzo, in via definitiva il testo unificato delle proposte di legge: “Delega al Governo per il riordino delle dis...

08/03/2017

La Camera dei Deputati ha approvato, ieri 7 marzo, in via definitiva il testo unificato delle proposte di legge: “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile”.

Il testo unificato delle proposte di legge, già approvato in prima lettura dalla Camera, consta di un unico articolo, che delega il Governo all'adozione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, di uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni.

Il decreto delegato, che andrà attuato entro nove mesi, riscriverà, in pratica, una nuova legge sulla Protezione civile partendo, ovviamente dalla legge n. 225/1992 istitutiva della stessa protezione civile e che negli anni è stata sottoposta a svariate modifiche e da tutte le sue successive stratificazioni. La legge delega approvata dai due rami del parlamento è costituito da un unico articolo che contiene 7 commi.

Il comma 1 elenca gli ambiti oggetto della delega, di seguito elencati:

  • la definizione delle attività di protezione civile (lett. a));
  • l'organizzazione di un sistema policentrico a livello centrale, regionale e locale e l'attribuzione delle funzioni di protezione civile allo Stato, alle regioni, ai comuni, alle unioni dei comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile (lett. b) e c));
  • la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, e delle università e degli enti ed istituti di ricerca alle attività di protezione civile (lett. d) ed e));
  • l'istituzione di meccanismi e procedure di revisione e valutazione periodica dei piani di emergenza comunali (lett. f));
  • la disciplina dello stato di emergenza e la previsione del potere di ordinanza in deroga alle norme vigenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa europea (lett. g));
  • la previsione di modalità di intervento del Servizio nazionale di protezione civile volte a garantire l'effettività delle misure adottate e stabilirne l'efficacia limitata alla durata della situazione di emergenza stessa, in ragione della gravità dell'evento calamitoso, prevedendo trasparenti procedure di verifica successiva in relazione alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, alla gestione dei rifiuti, delle macerie e delle terre e rocce da scavo prodotte in condizioni di emergenza, nonché alle forniture di beni di prima necessità (lett. h));
  • la disciplina delle misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, anche prevedendo eventuali forme di microcredito agevolato ed escludendone l'applicabilità agli edifici abusivi danneggiati o distrutti (lett. m));
  • la definizione del ruolo e delle responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali (lett. n));
  • l'individuazione di modalità di partecipazione del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'elaborazione delle linee di indirizzo per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali e di origine antropica e per la loro attuazione (lett. o)).

I commi da 2 a 4 recano i principi e i criteri direttivi sulla base dei quali devono essere adottati i decreti legislativi, mentre i commi 5 e 7 disciplinano rispettivamente le procedure per l'adozione dei decreti legislativi e l'adozione di disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi. Il comma 6, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

In alegato il testo della legge delega approvata e che, dopo la firma del Capo dello Stato ed il visto della Corte dei Conti sarò pubblicata sulla Gazzetta ufficiale

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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