Edilizia scolastica: i livelli di sicurezza dopo le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC)

Ha fatto ampiamente discutere una recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione che ha portato al sequestro di una scuola perché risultata non adeguata ...

23/02/2018

Ha fatto ampiamente discutere una recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione che ha portato al sequestro di una scuola perché risultata non adeguata alla normativa antisismica (leggi news).

Una sentenza molto particolare perché ha portato al sequestro preventivo di un plesso scolastico con certificato d’idoneità statica che riporta un indicatore del rischio di collasso previsto dalle vecchie Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14/01/2008) pari a 0,985, registrando in tal modo una inadeguatezza minima rispetto ai vigenti parametri costruttivi antisismici soddisfatti al raggiungimento del valore 1.

Con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018 delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al Decreto 17 gennaio 2018, a cui seguiranno la Circolare applicativa e i Documenti Nazionali di Applicazione degli Eurocodici, sono stati apportati importanti modifiche al capitolo 8 sulle costruzioni esistenti (leggi news).

In particolare, nella sezione relativa agli interventi di miglioramento viene indicato che, a meno di specifiche situazioni relative ai beni culturali, per le costruzioni di classe III ad uso scolastico e di classe IV il valore di zE, a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere comunque non minore di 0,6, mentre per le rimanenti costruzioni di classe III e per quelle di classe II il valore di zE, sempre a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere incrementato di un valore comunque non minore di 0,1.

In questo modo, oltre alla sicurezza, vengono assicurate più esigenze relative alla realtà del costruito, la tutela del patrimonio storico e la disponibilità di risorse, intervenendo tra l'altro sulle questioni emerse a seguito della recente sentenza della Corte di Cassazione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata