Decreto Genova: Pubblicata sulla Gazzetta la legge di conversione

Sul supplemento ordinario n. 55/L alla Gazzetta ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018 è stata pubblicata la legge 16 novembre 2018, n. 130 recante “Conversio...

20/11/2018

Sul supplemento ordinario n. 55/L alla Gazzetta ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018 è stata pubblicata la legge 16 novembre 2018, n. 130 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” ed, anche, il testo del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 coordinato con la legge di conversione.

Una legge che avrebbe potuto avere un iter più veloce ma che, purtroppo, ha avuto il difetto di prevedere disposizioni non solo per il crollo del Ponte Morandi di Genova, per il quale è stato previsto solo il Capo I (18 articoli), ma anche:

  • disposizioni per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti nel Capo II (artt. 12-16-bis);
  • interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 nel Capo III (artt. 17-36);
  • Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017 nel Capo IV (artt. 37-39-ter);
  • Ulteriori interventi emergenziali come le "Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione" nel Capo V (artt. 40-46).

Riportiamo qui di seguito le rubriche dei 18 articoli (il testo del decreto-legge ne conteneva soltanto 11) del Capo I dedicati agli “Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova”:

  • art. 1 - Commissario straordinario per la ricostruzione
  • art. 1-bis - Misure per la tutela del diritto all’abitazione
  • art. 1-ter – Interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali
  • art. 2 - Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali
  • art. 3 - Misure in materia fiscale
  • art. 4 - Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell’evento
  • art. 4-bis –Sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell’evento
  • art. 4-ter –Sostegno al reddito dei lavoratori
  • art. 5 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità
  • art. 6 - Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova
  • art. 6-bis - Assunzioni di personale presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli
  • art. 7 - Zona logistica semplificata – Porto e Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento
  • art. 8 - Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall’evento
  • art. 9 - Incremento del gettito IVA nei porti ricompresi nell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale
  • art. 9-bis - Semplificazione delle procedure di intervento dell’Autìrità del sistema portuale del Mar Ligure occidentale
  • art. 9-ter - Disposizioni in materia di lavori portuale temporaneo
  • art.10 - Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale
  • art. 11 - Surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari di provvidenze.

All'articolo 1 del decreto-legge è precisato che:

  • al fine di garantire, in via d’urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e sentito il Presidente della Regione Liguria, è nominato un Commissario straordinario per la ricostruzione. La durata dell’incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina;
  • per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico;
  • per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea:
  • con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme;
  • il concessionario del tratto autostradale alla data dell’evento, tenuto, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell’infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile dell’evento, a far fronte alle spese di ricostruzione dell’infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario, deve versare sulla contabilità speciale le somme necessarie al ripristino ed alle altre attività connesse, nell’importo provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità dell’evento e sul titolo in base al quale sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della viabilità. Nella determinazione di detto importo, il Commissario straordinario comprende tutti gli oneri che risultano necessari al predetto ripristino, ivi inclusi quelli di cui all’art. 1-bis;
  • in caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario può individuare, omessa ogni formalità non essenziale alla valutazione delle manifestazioni di disponibilità comunque pervenute, un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario alla data dell’evento, potendo remunerare tale anticipazione ad un tasso annuo non superiore al tasso di rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5 punti percentuali. Per assicurare il celere avvio delle attività del Commissario, in caso di mancato o ritardato versamento da parte del Concessionario, a garanzia dell’immediata attivazione del meccanismo di anticipazione è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui dall’anno 2018 all’anno 2029;
  • il commissario straordinario affida, ai sensi dell’articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle propedeutiche e connesse, ad uno o più operatori economici diversi dal concessionario del tratto autostradale alla data dell’evento e da società o da soggetti da quest’ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati, anche al fine di evitare un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali e, comunque, giacché non può escludersi che detto concessionario sia responsabile, in relazione all’evento, di grave inadempimento del rapporto concessorio.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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