Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: da Libera un decalogo con le criticità

Tra le audizioni svoltesi ieri 10 giugno 2019 presso la Commissione Ambiente della Camera nell’ambito dell’esame, in seconda lettura, in sede referente, del ...

11/06/2019

Tra le audizioni svoltesi ieri 10 giugno 2019 presso la Commissione Ambiente della Camera nell’ambito dell’esame, in seconda lettura, in sede referente, del disegno di legge di conversione del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, segnaliamo quella di LIBERA. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie.

L’Associazione Libera esprime un giudizio complessivamente negativo sull’impianto della legge e viva preoccupazione per il potenziale criminogeno di alcuni meccanismi previsti in essa contenuti. In particolare, rileva elementi di forte criticità nei 10 punti di seguito specificati

  1. la sospensione di alcune norme del Codice dei contratti pubblici, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020, che rende inattivi: a) l'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di centralizzare le procedure (art. 37, comma 4); b) il divieto dell'appalto integrato (art. 59, comma 1, quarto periodo); c) l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78,
  2. la modifica della disciplina dell’affidamento diretto degli appalti, secondo parametri che si ritengono potenzialmente pericolosi per la capacità delle organizzazioni criminali di infiltrarsi (modifica dell'art. 36 del Codice) nonché per l’accresciuto potere discrezionale attribuito ai soggetti cui è delegato il potere di individuare i contraenti privati;
  3. la possibilità offerta agli enti aggiudicatari nei settori ordinari di decidere di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti (norma prevista dall'art. 133 comma 8 del Codice dei contratti per i settori speciali ed estesa ai settori ordinari);
  4. l’aumento fino ad un massimo del 40% rispetto a quanto previsto dal Codice dei contratti della soglia prevista per il subappalto rispetto all'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, e la sospensione dell'obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta;
  5. il meccanismo ideato per l’individuazione dell’offerta vincitrice (tramite l’eliminazione delle cosiddette “offerte anomale”), che applicando criteri macchinosi e imprevedibili determina una sostanziale casualità degli esiti, e dunque per un verso non impedisce l’affidamento a soggetti imprenditoriali deboli o inadeguati, per un altro è particolarmente vulnerabile alla creazione o al rafforzamento di cartelli imprenditoriali che coordinando le rispettive offerte riescano a pilotare le gare;
  6. l’esautorazione dell’Autorità nazionale anticorruzione da buona parte delle sue attività di supervisione del sistema degli appalti, in particolare attraverso l’abolizione delle sue linee guida, sostituite da un regolamento governativo;
  7. la reintroduzione in via sperimentale e “temporanea” dell’appalto integrato, ossia quelle gare in cui sono i costruttori ad assumere un ruolo egemone all’interno della definizione dei contenuti dell’opera, visto che tocca a loro l’elaborazione di progetti definitivi ed esecutivi; premessa per l’impoverirsi di competenze tecniche dell’amministrazione e per il conseguente moltiplicarsi di varianti in corso d’opera, contenziosi, paralisi dei lavori;
  8. l’eliminazione dell’albo dei direttori e dei lavori negli appalti affidati da contraenti generali che rischia di azzerare ogni qualifica e supervisione imparziale per i professionisti incaricati;
  9. la cancellazione del divieto di affidare lavori in subappalto a imprese partecipanti alla gara, possibile contropartita negli accordi preliminare per concordare le offerte negli accordi di cartello tra gli imprenditori;
  10. la moltiplicazione a discrezione dell’esecutivo di figure commissariali straordinarie con poteri straordinari in deroga a tutte le norme e disposizioni vigenti e allo stesso codice degli appalti, secondo un modello di gestione emergenziale delle opere pubbliche che in passato non ha prodotto affatto un’accelerazione nella realizzazione delle opere, quanto piuttosto una moltiplicarsi di vicende di corruzione che hanno visto coinvolti i soggetti investiti di tali poteri arbitrari.

In allegato il documento integrale consegnato alla Commissione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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