Superbonus 110%: nuovi chiarimenti su accessi autonomi e cessione del credito

Superbonus 110%: il sottosegretario di Stato Alessio Mattia Villarosa ha fornito chiarimenti su accessi autonomi e cessione del credito

di Redazione tecnica - 02/10/2020

Superbonus 110%: nuovi chiarimenti sulle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Questa volta a fornirli non è l'Agenzia delle Entrate con nuove risposte, risoluzioni e circolari, ma direttamente il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa, durante il question time del 30 settembre 2020 in VI Commissione Permanente (Finanze) della Camera dei Deputati.

Superbonus 110%: 2 nuovi chiarimenti

Entrando nel dettaglio, il sottosegretario di Stato Villarosa ha risposto a tre interessanti domande a risposta scritta presentate dagli onorevoli Mauro Del Barba (Italia Viva), Gian Mario Fragomeli (PD) e Alberto Luigi Gusmeroli (Lega).

Chiarimenti che riguardano l'applicazione del superbonus:

  • con riferimento agli accessi autonomi ad unità immobiliari;
  • ai fini della cessione del credito.

Superbonus 110% e accessi autonomi ad unità immobiliari

Per quanto concerne la domanda sugli accessi autonomi, recentemente affrontata dall'Agenzia delle Entrate, gli interroganti hanno chiesto di sapere se gli edifici unifamiliari che accedono a strade private multiproprietarie o a terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo come i pascoli, siano ricompresi o esclusi dall’applicazione del beneficio.

Prima di rispondere, il sottosegretario di Stato Villarosa ha ammesso che, in considerazione della novità e della complessità delle questioni, sono in corso approfondimenti i cui esiti saranno contenuti in successivi documenti di prassi, anche sulla base delle necessarie interlocuzioni con altri Ministeri (MEF, MIT, MISE).

Ciò premesso e dopo aver ripercorso i presupposti normativi e i requisiti per l'accesso al superbonus previsti dal decreto Rilancio, e i provvedimenti attuativi pubblicati dall'Agenzia delle Entrate, è stato ricordato che la circolare n. 24/E ha già precisato le caratteristiche funzionali che devono possedere gli edifici per essere considerati effettivamente autonomi ed indipendenti rispetto ad altri edifici, compresi quelli confinanti.

Rispondendo al quesito, ovvero se possa considerarsi accesso autonomo una strada privata in multiproprietà o terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli, il sottosegretario ha affermato che, in merito alla nozione di accesso da strada, né nella norma né nella circolare n. 24/E dell'Agenzia delle Entrate, sono previste limitazioni in ordine alla proprietà pubblica o privata della stessa. Pertanto, in linea di principio, può ritenersi autonomo anche l’accesso da una strada privata e/o in multiproprietà. Si ritiene, inoltre, che possa ritenersi autonomo anche l’accesso da terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli atteso non essendo rilevante che il terreno sia di proprietà esclusiva del possessore dell’unità immobiliare.

Superbonus 110% e cessione del credito

In riferimento all'opzione della cessione del credito prevista dall'art. 121 del Decreto Rilancio, i dubbi posti in question time riguardano:

  • gli adempimenti contrattuali da porre in essere;
  • la definizione degli ambiti di responsabilità del cedente e del cessionario.

Al riguardo, sentita l’Agenzia delle Entrate, è stato chiarito che i provvedimenti attuativi e i chiarimenti forniti non hanno stabilito particolari formalità, diverse o ulteriori rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, ai fini del perfezionamento tra le parti delle cessioni dei crediti.

In particolare, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, n. 283847 ha solo stabilito le modalità telematiche con le quali le cessioni dei crediti, già avvenute e perfezionate tra le parti, devono essere comunicate alla stessa Agenzia delle entrate, per essere valide ai fini fiscali, ossia ai fini dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24 ovvero per comunicare eventuali ulteriori cessioni.

A salvaguardia della buona fede del cessionario, la norma dispone che quest’ultimo risponde del solo utilizzo irregolare del credito o in misura superiore ai limiti di compensazione, ma non anche dell’assenza dei presupposti in capo al cedente in ordine alla maturazione del diritto alla detrazione d’imposta e delle sanzioni a quest’ultimo applicabili.

Infine, aspetto importante, non essendo stato previsto un limite di spesa per il superbonus, non è neanche previsto che i potenziali beneficiari possano essere esclusi dalle agevolazioni per mancanza di fondi.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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