Superbonus 110%: aggiornate le FAQ sulle detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Rilancio

Dal Sottosegretario Villarosa nuove FAQ per rispondere alle domande più frequenti sulle detrazioni fiscali del 110% superbonus 110% del Decreto Rilancio

di Redazione tecnica - 02/11/2020

Supersismabonus

Quali interventi di adeguamento sismico sono compresi ai fini del Supersismabonus? Le demolizioni ed i ripristini effettuati sono compresi?

Sono compresi gli interventi di riduzione del rischio sismico, anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento. Ai fini del Superbonus, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la detrazione prevista dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 è elevata al 110 %. Pertanto è a tale norma che bisogna far riferimento per individuare gli interventi inclusi nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi (96.000 € per unità).

Posso fruire del Superbonus nel caso di un immobile sito in zona a rischio sismico 1, 2 o 3, demolito e ricostruito?

Sì, a patto che vengano rispettate tutte le altre condizioni e gli adempimenti richiesti dalla normativa per l’accesso al beneficio. Per quanto riguarda la detrazione, il contribuente può scegliere se optare per il cosiddetto “sconto in fattura”, cioè un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi, oppure per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Sono un’impresa di costruzioni e vorrei demolire e ricostruire con aumento di cubatura ed edificio per realizzare una c.d. ‘casa antisismicà da rivendere entro 18 mesi dall’ultimazione. L’edificio ricostruito deve avere lo stesso numero di unità immobiliari presenti in quello demolito oppure si può realizzare un numero maggiore di unità immobiliari?

Rientra nel concetto di demolizione e ricostruzione anche la ricostruzione dell’edificio che determini un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione. Di conseguenza, non rileva la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente.

settembre 2018 ho sottoscritto un preliminare per l’acquisto da una società di un immobile da costruire, facente parte di un complesso residenziale ricadente in una delle zone sismiche previste oggetto di risanamento conservativo, previa demolizione e ricostruzione, con opere di efficientamento energetico e conseguimento di classe energetica A nel rispetto dei requisiti di sicurezza sismica previsti (c.d. casa antisismica). L’immobile mi sarà consegnato a ottobre 2020. Intendo usufruire della detrazione prevista dall’art. 16 comma 1 septies del D.l. 63/2013 spettanti agli acquirenti di unità immobiliari realizzati da imprese di costruzione mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici in zona sismica 1, 2 e 3. Tale detrazione mi spetta con l’aliquota più elevata del 110% prevista dall’art. 119 del Decreto Rilancio?

L’Agenzia delle entrate, con la Circolare 24/2020, ha precisato che il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti di case antisismiche, cioè delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio 1, 2 e 3, oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita. La detrazione di cui all’art. 16 comma 1 septies del D.l. 63/2013 è infatti elevata al 110% per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Sul punto si veda la risposta ad interpello n. 325/2020 dell’Agenzia delle entrate.

In caso di ristrutturazione con aumento di cubatura è possibile accedere al SuperSismabonus 110% anche per la realizzazione della cubatura in aumento o devo conteggiare al 110% solamente i lavori sulla cubatura esistente?

Con il Decreto Semplificazioni la definizione di ristrutturazione edilizia è stata ampliata. In particolare la definizione modificata è contenuta all’art. 3, comma 1 lettera d) del TUE. Pertanto, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. La portata di questa modifica è fondamentale, perché consente di ottenere i vari bonus fiscali anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, finora esclusi perché considerati nuove costruzioni. Anche in questo caso risultano però esclusi gli immobili tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché quelli ubicati nelle zone omogenee A (centri storici). Per questi l’intervento di demolizione e ricostruzione è possibile solo nell’ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale. La ristrutturazione edilizia deve invece rispettare sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente, nonché la stessa volumetria.

Due cantine ed un garage di una sovrastante abitazione, facenti parte di unico edificio unifamiliare oggetto di demolizione e ricostruzione, possono essere oggetto del Sismabonus 110% e con quale tetto massimo di spesa?

Nella Circolare n. 24/E/2020 dell’Agenzia delle entrate è stato precisato che sono ammessi al Superbonus gli interventi su immobili a destinazione “residenziale”. L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente, con soglia massima di 96.000 euro.

Su quante unità immobiliari posso effettuare interventi ai fini del Sismabonus?

Gli interventi antisismici possono essere effettuati anche su più di due unità abitative. L’unico requisito è che queste si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

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