Superbonus 110%: aggiornate le FAQ sulle detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Rilancio

Dal Sottosegretario Villarosa nuove FAQ per rispondere alle domande più frequenti sulle detrazioni fiscali del 110% superbonus 110% del Decreto Rilancio

di Redazione tecnica - 02/11/2020

Edificio interamente posseduto da unico proprietario

Si applica il Superbonus agli interventi effettuati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario?

No. L’Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 24/E/2020 (vedi punto 1.1), ha ribadito che il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario (o in comproprietà fra più soggetti). Questa posizione è basata sul fatto che nell’ambito dei soggetti ammessi alle agevolazioni, la norma (comma 9 dell’art. 119 del D.L. 34/2020) fa espresso riferimento ai “condomìni”, mentre per quanto riguarda le “persone fisiche” si fa riferimento testuale alle “singole unità immobiliari” che però devono essere funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, in pratica escludendo la possibilità di intervenire su parti comuni di edifici (in quanto non vi è condominio).

Un contribuente, comproprietario con il coniuge di un intero edificio composto da più unità immobiliari, autonomamente accatastate, può usufruire del Superbonus per la sostituzione degli infissi sulle singole unità immobiliari e per il rifacimento del cappotto termico dell’intero edificio?

No. Non è possibile beneficiare del Superbonus né per le spese sostenute per il cappotto termico né per le spese di sostituzione degli infissi effettuati sulle singole unità immobiliari, in quanto l’edificio non è costituito in condominio. L’Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 24/E/2020 (vedi punto 1.1), ha ribadito che il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o, come in questo caso, in comproprietà fra più soggetti.

Caso pratico di un edificio con 3 unità residenziali su cui gravano diversi diritti:

  • n. 1 abitazione con annessa pertinenza (garage al piano seminterrato) in piena proprietà a Tizio;
  • n. 2 abitazioni con annesse pertinenze (soffitta e cantine al piano seminterrato) in nuda proprietà a Tizio ed in usufrutto: una al padre di Tizio ed una alla madre di Tizio ed i due genitori di Tizio sono in comunione legale dei beni fra loro;

Tizio può usufruire del Superbonus al 100% per il rifacimento del cappotto termico dell’intero edificio?

Non è possibile beneficiare del Superbonus con riferimento alle spese sostenute per il cappotto termico in quanto l’edificio oggetto degli interventi non è costituito in condominio. Come chiarito dalla Circolare n. 24/E/2020, par. 1.1, il Superbonus “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”. Salvo quanto già detto al punto 2.18.

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