Abusi edilizi e Sanatoria edilizia: come si calcola la sanzione alternativa alla demolizione

Il Consiglio di Stato sul calcolo della sanzione alternativa nel caso la demolizione dell'abuso edilizio non possa essere eseguita

di Redazione tecnica - 12/01/2021

Nel caso di abusi edilizi, l'ordine di demolizione non è l'unica alternativa prevista dal DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia). Nel caso la demolizione non possa essere eseguita senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, è prevista la possibilità per la pubblica amministrazione di valutare una sanzione alternativa.

Sanzione alternativa all'ordine di demolizione: la sentenza del Consiglio di Stato

Ma come si calcola la sanzione alternativa all'ordine di demolizione? Ha risposto a questa domanda una recentissima sentenza del Consiglio di Stato (la n. 350 dell'11 gennaio 2021) interpellata da una amministrazione comunale per la riforma di una decisione di primo grado che aveva annullato l'ordinanza con la quale il Comune aveva irrogato una sanzione pecuniaria in relazione ad opere eseguite in parziale difformità dal titolo edilizio rilasciato per l'edificazione di un complesso residenziale.

I fatti

In primo grado, il ricorrente aveva contestato la mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento e la mancanza della previa ordinanza di demolizione. Censure accolte dal TAR che aveva confermato l’insussistenza di difformità sanzionabili, per essere prive di ricaduta volumetrica, ed il difetto di motivazione.

Secondo i giudici del TAR, l’Amministrazione si era limitata a descrivere le opere senza operare alcun raffronto con gli edifici assentiti, in maniera da cogliere l’incremento volumetrico conseguito per effetto delle difformità realizzate, circostanza questa contestata da parte ricorrente, tanto che la volumetria eseguita sarebbe risultata addirittura lievemente inferiore a quella autorizzata.

Il ricorso al Consiglio di Stato

Il Comune ha, quindi, proposto ricordo rilevando che il TAR:

  • avrebbe erroneamente accolto la censura del difetto motivazionale, non essendosi avveduto che l’ordinanza impugnata in prime cure, che peraltro è priva di natura discrezionale, presenta la precisa elencazione delle difformità riscontrate e della loro incidenza volumetrica;
  • non avrebbe altresì considerato che, nell’adottare l’atto gravato, si sono rappresentate espressamente le modalità ed i criteri di calcolo utilizzati per l’adozione della sanzione la quale, per sua natura, trae origine da un giudizio sintetico - valutativo, di stampo discrezionale, circa la rilevanza dell’abuso e la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria.

Il calcolo della sanzione alternativa all'ordine di demolizione

Dopo aver ripercorso i fatti, i giudici del Consiglio di Stato hanno rilevato che l’Amministrazione ha provveduto alla quantificazione della sanzione prendendo preliminarmente atto della ricaduta delle difformità realizzate sull’assetto planimetrico dell’immobile, precisando quindi che ne è scaturita “una superficie equivalente di mq. 45,56, data da mc.123,00/2,70, oltre balcone per una superficie complessiva di mq. 46,31”.

Di seguito, l’Amministrazione ha proceduto alla quantificazione della sanzione, moltiplicando la superficie addizionale derivante dalle difformità “per il costo base a mq. pari a € 116,20 x aggiornamento ISTAT del 317,725 % da il costo unitario di produzione pari a € 369,20 x mq. 46,31”.

L’amministrazione è, dunque, correttamente pervenuta alla quantificazione della sanzione nell’importo di € 17.097,65 (x 2 = € 34.195,30) moltiplicando il costo unitario di produzione, aggiornato secondo i parametri ISTAT per la superficie conseguente alle difformità realizzate, così fornendo un quadro, sia pure sintetico, dei criteri di calcolo utilizzati che consente di escludere il difetto motivazionale erroneamente riscontrato dal TAR.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Comune, cosicché, in riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso di primo grado è stato respinto.

Sanatoria edilizia

Appare utile ricordare che, condono edilizio a parte, la normativa edilizia consente l'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria (c.d. sanatoria edilizia) mediante l'accertamento di conformità. In particolare, l'accertamento di conformità è una procedura che prevede l'ottenimento di un permesso di costruire in sanatoria se l’intervento edilizio, benché realizzato in assenza di autorizzazioni, risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (c.d. doppia conformità).

Nel caso, però, l'amministrazione opti per la sanzione alternativa all'ordine di demolizione, in questo caso possiamo parlare di sanatoria edilizia senza i presupposti della doppia conformità. Praticamente un vero e proprio condono edilizio.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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