Detrazioni fiscali edilizia 2021: quali possono optare per cessione del credito?

La nuova guida dell'Agenzia delle Entrate entra nel dettaglio degli interventi per i quali è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura

di Redazione tecnica - 08/02/2021

Il Decreto Rilancio ha previsto quelle che da molti sono state definite le disposizioni più importanti delle detrazioni fiscali in edilizia. Non stiamo parlando (solo) del superbonus 110% ma dell'art. 121 de Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) che ha previsto ed esteso le opzioni alternative alla fruizione diretta delle detrazioni fiscali.

Cessione del credito e sconto in fattura

L'art. 121 del Decreto Rilancio ha, infatti, previsto per gli anni 2020 e 2021 che i soggetti che sostengono le spese per gli interventi che rientrano in alcune detrazioni fiscali possano optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per lo sconto in fattura, ovvero un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante o, nel caso di sconto “parziale”, pari all’importo dello sconto applicato, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

La nuova guida al Superbonus dell'Agenzia delle Entrate

Nella sua nuova guida al Superbonus 110%, l'Agenzia delle Entrate ricorda che l'opzione scelta dal contribuente può essere sia a fine lavori che per stati di avanzamento che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.

I crediti d'imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24. Il credito d'imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Inoltre, non si applica il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro.

A chi si può cedere il credito

La cessione del credito può essere disposta in favore:

  • dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

Come esercitare l'opzione scelta

Le modalità di esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni sono state definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, modificato dal successivo provvedimento del 12 ottobre 2020.

La comunicazione delle opzioni relative alle spese per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari deve essere trasmessa dal contribuente beneficiario della detrazione, esclusivamente in via telematica, direttamente oppure mediante un intermediario, utilizzando la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici sempre dell’Agenzia delle entrate. Nel caso di interventi ammessi al Superbonus, la citata comunicazione deve essere, invece, trasmessa dal soggetto che rilascia il visto di conformità sulla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, la comunicazione dell’opzione deve essere inviata, sempre esclusivamente in via telematica, avvalendosi solo dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate, dall’amministratore di condominio o dal condomino incaricato direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Nel caso in cui l’intervento effettuato sulle parti comuni sia ammesso al Superbonus, la comunicazione dell’opzione deve essere inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità. L’invio della comunicazione dell’opzione relativa agli interventi ammessi al Superbonus è consentito anche all’amministratore di condominio o al condomino incaricato, ma, in tal caso, l’opzione sarà efficace solo dopo che il soggetto che rilascia il visto, mediante apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, abbia verificato e validato i dati contenuti nella comunicazione trasmessa.

L’invio deve essere effettuato entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Al momento della ricezione delle comunicazioni, l’Agenzia opera una serie di controlli sul contenuto delle stesse, utilizzando i dati già in suo possesso e quelli trasmessi da ENEA per il Superbonus sugli interventi di riqualificazione energetica. Ad esempio, vengono verificati la correttezza formale e la completezza dei dati, la presenza del visto di conformità e dell’asseverazione, il rispetto dei limiti di spesa e di detrazione in relazione alle diverse tipologie di intervento.

Saranno effettuati anche controlli successivi, avvalendosi delle segnalazioni delle altre amministrazioni sulla veridicità delle asseverazioni e dei dati in possesso dell’Agenzia, anche per evitare duplicazioni di benefici, con l’utilizzo delle detrazioni da parte dei contribuenti che hanno già optato per la cessione.

Il citato articolo 121 del decreto Rilancio ha previsto, inoltre, la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

In tal caso l’opzione deve riferirsi a tutte le rate residue e deve essere trasmessa entro il 16 marzo dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Nel caso di opzione per la cessione del credito corrispondente alle rate residue non fruite, la comunicazione deve essere inviata dal soggetto che rilascia il visto, qualora le spese siano riferite ad interventi ammessi al Superbonus; negli altri casi può essere trasmessa direttamente dal soggetto beneficiario della detrazione o da un suo intermediario.

Nel caso di cessione del credito relativo alle rate residue di detrazione non fruite per interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, la comunicazione non deve essere trasmessa dall’amministratore di condominio ma direttamente dal condomino beneficiario della detrazione o da un suo intermediario o, nel caso di interventi ammessi al Superbonus, dal soggetto che rilascia il visto.

Per quali interventi si può optare cessione del credito e sconto in fattura

Il Decreto Rilancio ha esteso le due opzioni per una serie di interventi, in particolare:

  • gli trainanti e trainati che beneficiano del Superbonus, inclusi, a partire dal 1° gennaio 2021, quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità e anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni;
  • gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsto dal Tuir. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
  • gli interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus quali, per esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico; (ecosismabonus)
  • gli interventi di adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus; l’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche”;
  • interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate introdotto dalla legge di bilancio 2020;
  • installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus.

Per gli interventi sopra elencati che danno diritto al Superbonus è possibile esercitare l’opzione anche alle detrazioni spettanti per le spese sostenute nell’anno 2022.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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