Chiusura verande senza permesso di costruire: è sempre abuso edilizio?

TAR Campania: la chiusura di verande su balcone aumentano la volumetria e modificano il prospetto, sono quindi soggette al rilascio di permesso di costruire

di Redazione tecnica - 05/03/2021

Uno dei temi più discussi negli ultimi mesi è la chiusura delle verande. Un intervento edilizio in cui la normativa in Italia è abbastanza conforme con qualche eccezione.

La chiusura delle verande nella Regione Siciliana

La Regione Siciliana con la legge 16 aprile 2003, n. 4 ha, infatti, previsto la possibilità di chiusure terrazze di collegamento e la copertura di spazi interni con strutture precarie senza che vi sia necessità di richiedere concessioni e/o autorizzazioni. Ciò che è necessario è unicamente la relazione di un professionista abilitato alla progettazione che contestualmente all'inizio dei lavori asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del Comune dell'importo di 50 euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura con struttura precaria. Tali disposizioni si applicano anche alla chiusura di verande o balconi con strutture precarie dietro pagamento di 25 euro per ogni metro quadro di superficie chiusa.

La norma della Regione Siciliana fornisce anche una puntuale definizione di veranda come "tutte le chiusure o strutture precarie come sopra realizzate, relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati. Sono assimilate alle verande le altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline, gazebo ed altre ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie, sempreché ricadenti su aree private".

La chiusura delle verande in Italia: nuovo intervento del TAR

Tale disposizione, come detto, è applicabile solo nella Regione Siciliana e la naturale conseguenza è che nel resto del Paese le ordinanze di demolizione, i ricorsi e le sentenze intasano le aule dei Tribunali. È il caso accaduto in Campania dove il TAR con la sentenza n. 454 del 19 febbraio 2021 è intervenuto in merito al ricorso presentato per l'annullamento di un ordine di demolizione di una veranda abusiva arrivato ben 41 anni dopo la sua realizzazione.

I motivi del ricorso

Nel caso di specie il ricorrente ha affidato il suo ricorso su due motivazioni:

  • l'amministrazione avrebbe dovuto motivare l'ordinanza di demolizione stante il decorso del tempo dall'eventuale abuso;
  • la chiusura del balcone era stata realizzata in epoca in cui il Comune non era dotato di alcuno strumento di pianificazione e al momento dell’esercizio del potere sanzionatorio, si sarebbe potuta realizzare senza il preventivo rilascio di un permesso di costruire, trattandosi di una “veranda a filo di parete”.

Il decorrere del tempo non blocca la demolizione

In riferimento al primo motivo del ricorso, il TAR ha seguito un orientamento giurisprudenziale ormai pacifico per il quale l’esercizio del potere sanzionatorio di natura demolitoria rappresenta atto dovuto e vincolato alla mera verifica dei relativi presupposti a prescindere dal tempo intercorso.

È ormai chiaro che l'ordine di demolizione è finalizzato al ripristino dell'originario assetto del territorio alterato dall'intervento edilizio abusivo e prescinde sia dalla responsabilità dell'abuso che dal tempo trascorso dalla sua realizzazione.

Chiusura veranda e titolo edilizio

Per quanto concerne il secondo motivo del ricorso, i giudici hanno constatato che l'opera edilizia consisteva nella chiusura, con elementi di alluminio anodizzato e vetro, di parte di due balconi, comunicanti tra loro, di pertinenza dell’appartamento di proprietà del ricorrente.

Tale chiusura, a prescindere dai materiali utilizzati ha determinato un incremento della superficie e del volume dell’appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico. Si parla, pertanto, di ampliamento dell'immobile preesistente, con sensibile variazione del prospetto

Il TAR Campano ha confermato l'orientamento sul tema per il quale "le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, trattandosi di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire, non costituendo una pertinenza in senso urbanistico".

Per questo motivo il ricorso è stato rigettato e l'ordinanza di demolizione confermata.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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