APPROVAZIONE DEFINITIVA

Ieri 23 marzo 2006 il Consiglio dei Ministri, riunito a Palazzo Chigi, ha approvato in via definitiva, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie ...

24/03/2006

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Ieri 23 marzo 2006 il Consiglio dei Ministri, riunito a Palazzo Chigi, ha approvato in via definitiva, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il decreto legislativo che dà attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Il nuovo decreto legislativo recante: Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture recepisce le citate direttive e mette a punto un vero e proprio Codice della materia.

Con l’approvazione del decreto legislativo sono state, altresì, riunite in maniera organica le regolamentazioni degli appalti sopra e sotto soglia comunitaria. La codificazione ha permesso il coordinamento e la relativa abrogazione di ben 29 tra leggi, regolamenti e decreti e di oltre 100 articoli sparsi in circa 30 diverse disposizioni di legge.

Accanto al puntuale recepimento delle norme comunitarie sono stati previsti, tra l’altro, i nuovi istituti di derivazione comunitaria tra i quali:
  • l’avvalimento;
  • gli accordi quadro;
  • il dialogo competitivo;
  • le aste elettroniche;
  • la scelta non più predeterminata per legge tra criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Sono state, poi, puntualmente accolte le direttive comunitarie in tema di tutela giurisdizionale e precontenziosa.
Il codice prevede, infine, che i requisiti per la qualificazione delle imprese siano acquisiti esclusivamente tramite l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, contribuendo così a qualificare realmente le imprese stesse ed eliminando ogni fenomeno distorsivo
Pur nel perseguimento di una maggiore snellezza e flessibilità, è stata fatta salva tutta la vigente disciplina antimafia e di sicurezza dei cantieri.
Per consentire agli operatori del settore di adeguarsi alle innovazioni, è stato previsto che il codice entrerà in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e che troverà applicazione solo ai bandi pubblicati dopo la sua entrata in vigore. Sul provvedimento sono stati acquisiti i pareri prescritti

Ricordiamo che il nuovo Codice il Codice, nella strada che lo ha condotto all’approvazione ha avuto alcuni ritocchi, in verità, di fondamentale importanza e precisamente:
  • l’entrata in vigore non godrà del doppio binario annunciato nella notizia del giorno 17 ma sarà unica, senza distinzione tra le soglie, 60 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 257);
  • il tetto per i lavori in economia resta di 200.000 euro (art. 122);
  • il tetto per i la licitazione privata semplificata resta di 750.000 euro (art. 123);
  • viene inserita una norma moralizzatrice in merito alla qualificazione delle imprese con la revisione straordinaria dei certificati di esecuzione che devono essere confermati dalle singole stazioni appaltanti e sui quali, successivamente, spetterà all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici effettuare verifiche;
  • scompaiono gli affidamenti diretti (art. 91) relativi alla progettazione con gli affidamenti per importi al di sotto a 100.000 euro con gara informale con almeno cinque concorrenti ed affidamenti per importi al di sopra di 100.000 euro effettuati con gare del tipo soprasoglia;
  • esclusione automatica delle offerte anomale (art. 124).
Disponibile da subito per gli utenti registrati la versione definitiva approvata nella seduta del Consiglio dei Ministri del 23 marzo.
Il Decreto passa ora da Capo dello Stato prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
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