Abusi edilizi, Sanatoria e Condono edilizio: nuove indicazioni dalla Cassazione

Qual è la differenza tra la sanatoria degli abusi edilizi e il condono? la risposta è semplice e va ricercata all'interno del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 re...

16/09/2019

Qual è la differenza tra la sanatoria degli abusi edilizi e il condono? la risposta è semplice e va ricercata all'interno del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" (c.d. Testo Unico Edilizia) che ha previsto la possibilità per gli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, o in difformità da essa, di ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (c.d. doppia conformità).

  1. La sentenza della Cassazione
  2. La sanatoria edilizia
  3. Il condono edilizio

L'argomento è stato trattato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 37659 del 12 settembre 2019 con la quale ha accolto il ricorso presentato per la riforma di una sentenza del Tribunale che a sua volta aveva respinto l'istanza diretta ad ottenere la revoca o la sospensione di un ordine di demolizione. In particolare, secondo i ricorrenti il Tribunale avrebbe confuso il condono edilizio con la sanatoria prevista con l'art. 36 del Testo Unico Edilizia.

Nel caso in esame, infatti, i ricorrenti nel 1995 avevano presentato, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724/1994 (c.d. secondo condono edilizio), una pratica di condono edilizio, assentito con provvedimento del Comune previo parere favorevole di compatibilità paesaggistica della Soprintendenza.

La sentenza della Cassazione

Gli ermellini hanno, di fatto, confermato la tesi dei ricorrenti rilevando che il Tribunale avrebbe richiamato il requisito della doppia conformità richiesto per la sanatoria ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico Edilizia, ma non per il condono edilizio in oggetto.

La sanatoria edilizia

Come previsto dall'art. 36 del DPR n. 380/2001, il permesso di costruire rilasciato a seguito di accertamento di conformità estingue i reati previsti dalle norme urbanistiche vigenti. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, o in difformità da essa, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, può ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (c.d. doppia conformità).

La doppia conformità è requisito per la sanatoria ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico Edilizia, ma non del condono ai sensi dell'art. 39 legge n. 724/1994. In tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36 e, precisamente, la conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, successivamente, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica.

Il condono edilizio

Completamente diverso è il condono edilizio che nell'ordinamento italiano è stato previsto da 3 leggi (Legge n. 47/1985, Legge n. 724/1994 e Legge n. 326/2003), grazie alle quali per una finestra temporale limitata è stato possibile derogare la normativa edilizia, "condonando" appunto gli immobili "fuori legge".

Per il condono edilizio, a differenza di quanto previsto per la cosiddetta sanatoria edilizia, non è richiesto che l'opera abusivamente realizzata sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento del rilascio del provvedimento ed a quelli vigenti al momento della sua realizzazione.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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