Abusi edilizi, condono e vincoli idrogeologici: nuova sentenza del Consiglio di Stato

Un ampliamento planimetrico senza la concessione edilizia in zona tutelata da vincolo idrogeologico è ostativo al rilascio del condono edilizio?

di Redazione tecnica - 16/12/2020

Un ampliamento planimetrico eseguito in assenza della necessaria concessione edilizia in zona tutelata da vincolo idrogeologico è ostativo al rilascio del condono edilizio ai sensi del D.L. n. 269/2003 (c.d. Terzo condono edilizio)?

Condono edilizio e ampliamenti in zona a vincolo idrogeologico: la sentenza del Consiglio di Stato

Ha rispondere a questa domanda ci ha pensato prima il Tribunale Amministrativo Regionale e poi il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7919 dell'11 dicembre 2020 che è entrata nel merito di alcuni interessanti argomenti che riguardano il condono edilizio, la ristrutturazione e l'ampliamento funzionale.

I motivi del ricorso

A proporre il ricorso al Consiglio di Stato, il proprietario di un immobile condannato già in primo grado alla demolizione di opere abusive per le quali era stata presentata una pratica di condono edilizio ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, conosciuto come terzo condono edilizio, che come sappiamo ha riaperto per l'ultima volta i termini della sanatoria già introdotta con le Leggi n. 47/1985 e n. 724/1994 alle opere realizzate abusivamente e completate entro il 31 marzo 2003.

Secondo i giudici di primo grado, l'incremento dell'ingombro planimetrico, eseguito in assenza della concessione edilizia in zona tutelata da vincolo idrogeologico, non permetteva il rilascio del condono edilizio.

Nuova costruzione o ristrutturazione edilizia?

Il ricorso presso il Consiglio di Stato si basa sulla considerazione che secondo il ricorrente i giudici non avevano considerato l'intervento come ristrutturazione edilizia ma come nuova costruzione. Inoltre, si legge nella sentenza, l'edificio sarebbe stato totalmente diverso rispetto ai vecchi manufatti agricoli preesistenti. Si trattava, prima che diventassero abitazione, di vecchi ripostigli in cui il proprietario ha innalzato i muri esistenti nel cortile e quindi, per i giudici, "l’opera realizzata costituisce manufatto completamente diverso dal precedente per conformazione, destinazione d’uso, superficie e volumetria".

Il vincolo idrogeologico

C'è da considerare anche l'aspetto legato al vincolo idrogeologico. Può il vincolo idrogeologico essere d'intralcio al rilascio del condono edilizio? Secondo i giudici di Palazzo Spada, nel caso in esame sì. Perché il proprietario dell'edificio non ha ottenuto l'autorizzazione relativa al vincolo prima della realizzazione del fabbricato che intendeva poi condonare. Nello specifico, i giudici hanno esaminato le norme regionali della Toscana (legge regionale n. 53/2004) e il regolamento forestale, sempre della Toscana, in cui si parla chiaramente, per quanto riguarda l'ampliamento planimetrico di volumi preesistenti, delle sole sopraelevazioni degli edifici già esistenti, senza interessare nuovi terreni rispetto a quelli già edificati. Inoltre, proseguono i giudici, "la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione con cambio di destinazione eseguita abusivamente in zona agricola, ed in violazione del vincolo idrogeologico, fa sì che non possa comunque trovare applicazione il meccanismo del silenzio assenso su cui si fonda il primo motivo d’appello. Gli interventi di nuova costruzione con cambio di destinazione residenziale realizzati in zona agricola e vincolata sono esclusi dal condono". Il ricorso è stato respinto.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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