Abusi edilizi e ordine di demolizione: il TAR su tettoie, pavimentazioni e sistemazioni esterne

Nuove costruzioni: il tratto distintivo e qualificante di queste opere viene dato dal concetto di irreversibilità spazio-temporale dell’intervento

di Redazione tecnica - 19/12/2020

Tettoie, pavimentazioni e sistemazioni esterne sono nel "mirino" dei giudici del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania che con la sentenza n. 1914 del 10 dicembre 2020 fa chiarezza su alcuni concetti importanti.

Il ricorso

A proporre ricorso ai giudici del Tar, il proprietario di un terreno distribuito su due terrazzamenti. Dopo un controllo dei tecnici del comune, erano stati sollevati dubbi circa la regolarità di alcuni manufatti, come una scala in muratura, una staccionata in legno, una tettoia, una pavimentazione in malta cementizia e un bagno. Il comune ha inviato ordinanza di demolizione delle opere, ma per il proprietario è illegittima. I giudici gli danno ragione a metà e spiegano perché.

Cosa si intende per nuova costruzione

Ma cosa si intende per nuova costruzione? Lo spiega il DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), precisamente l'articolo 3. Per nuova costruzione "s’intende qualsiasi intervento che consista in una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, attuata attraverso opere di rimodellamento della morfologia del terreno, ovvero costruzioni lato sensu (nel significato più ampio) intese, che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal grado di amovibilità, presentino un simultaneo carattere di stabilità fisica e di permanenza temporale, dovendosi con ciò intendere qualunque manufatto che sia fisicamente ancorato al suolo".

Il tratto distintivo e qualificante di queste opere, dunque, viene dato dal concetto di "irreversibilità spazio-temporale dell’intervento", "che vale a distinguerlo - spiegano i giudici del Tar - dalla mera pertinenza urbanistico-edilizia". Quest’ultima richiede la sussistenza non solo di un rapporto funzionale costituto dal nesso strumentale dell'opera accessoria rispetto a quella principale, "ma anche di un elemento strutturale ovvero una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce". E questi tratti qualificanti, dice il Tar, "si ravvisano nelle opere oggetto di contestazione".

Tettoie e permesso di costruire

I giudici si sono concentrati in particolare sull'ordinanza di demolizione della tettoia. La giurisprudenza, però, su questa tematica, è molto chiara: l’opera, per le sue caratteristiche morfologiche, dimensionali e funzionali, è suscettibile di arrecare un apprezzabile impatto volumetrico sul territorio, con conseguente aggravio del carico insediativo, così da comportarne l'assoggettamento al regime abilitativo del permesso di costruire.

Ma non è sempre così, dicono i giudici. Infatti "gli interventi consistenti nell'installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire solo ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono".

Mentre serve il permesso di costruire "quando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione dell'edificio e alle parti dello stesso su cui vengono inserite o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlato aumento del carico urbanistico; alle condizioni descritte, infatti, la tettoia costituisce una nuova costruzione assoggettata al regime del permesso di costruire".

Lo stesso ragionamento viene fatto sia per i terrazzamenti che per il bagno che costituiscono "nuova volumetria".

Pavimentazioni e sistemazioni esterne

Discorso a parte va fatto per le contestazioni fatte alle pavimentazioni e alle sistemazioni esterne che, "in assenza dell’indicazione del superamento di eventuali indici di permeabilità, costituiscono attività edilizia libera e, perciò solo sottratti all’autorizzazione paesaggistica". Lo spiega meglio l'art. 6, comma e-ter) del Testo Unico Edilizia per il quale "Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: ... e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.

Dunque, come correttamente rilevato dai giudici, l'opera di pavimentazione di un'area esterna, di modesta estensione, "non è di per sé soggetta al permesso di costruire, salvo che comporti una trasformazione urbanistica del suolo ed un cambio della sua destinazione". Per questi motivi il ricorso è stato in parte accolto e in parte respinto.

Segui lo Speciale Testo Unico Edilizia e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata