Affidamenti diretti e servizi tecnici: la riduzione del compenso è legittima?
Il chiarimento del MIT: anche in caso di affidamento diretto, la SA può applicare una riduzione massima del 20%, fermo restando il vincolo della soglia minima dell’equo compenso
È possibile per il RUP ridurre i corrispettivi professionali dei progettisti in caso di affidamento diretto? La riduzione può essere disposta unilateralmente dalla stazione appaltante? La risposta del MIT n. 3425/2025 fa chiarezza su un aspetto rilevante per la programmazione e l’affidamento dei servizi tecnici, precisando i limiti della riduzione e la ratio normativa a tutela dell’equo compenso.
Affidamento diretto, servizi tecnici ed equo compenso: il MIT sulla riduzione dei corrispettivi
Il quesito posto al Supporto Giuridico del MIT, contenuto nel parere del 13 maggio 2025, n. 3425, riguarda la legittimità di una riduzione “alla fonte” dei corrispettivi per i servizi di architettura e ingegneria, calcolati secondo l’Allegato I.13 del Codice dei Contratti, in caso di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), dello stesso d.lgs. n. 36/2023.
In particolare, si chiede se il RUP possa calcolare e proporre un compenso già ridotto del 20% rispetto al valore tabellare, interpretando in modo estensivo il comma 15-bis dell’art. 41 del Codice, laddove si fa riferimento a “corrispettivi ridotti” e non a ribassi offerti.
Le previsioni del Codice dopo il Correttivo
L’interpretazione fornita dal MIT si fonda sulla lettura coordinata di due disposizioni centrali del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023):
- l’art. 41, comma 15-quater, introdotto con il correttivo, che fissa il limite minimo del compenso in caso di affidamento diretto;
- l’art. 50, comma 1, lett. b), che consente l’affidamento diretto anche di servizi di architettura e ingegneria sotto i 140.000 euro, previo accertamento dei requisiti generali e speciali, ma senza obbligo di procedura comparativa formale.
Da evidenziare anche il comma 15-bis dell’art. 41, introdotto dal d.Lgs. n. 209/2024 (c.d. “Correttivo Codice”), che conferma il divieto di ribassi d’asta nel caso di affidamenti sottoposti all’equo compenso, ma che – nella formulazione letterale fa riferimento a “corrispettivi ridotti” proposti dalla stazione appaltante stessa, legittimando in questo modo una quantificazione iniziale del compenso già inferiore a quello tabellare, ma non al di sotto della soglia minima.
Documenti Allegati
ParereIL NOTIZIOMETRO