La risposta del MIT: riduzione ammissibile
Ed è proporio sulla base di questi presupposti che il MIT ha confermato che la riduzione è ammissibile, ma entro i limiti precisi stabiliti dal comma 15-quater dell’art. 41, per cui «i corrispettivi determinati secondo i criteri di cui all’Allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento».
La ratio della disposizione va letta alla luce della natura dell’affidamento diretto, che non prevede confronto competitivo né l’applicazione di criteri di aggiudicazione, ma è fondato sulla discrezionalità tecnico-amministrativa della stazione appaltante. Pertanto, la riduzione può essere prevista dalla stazione appaltante stessa, a condizione che il corrispettivo non scenda sotto l’80% del valore determinato con i parametri del Codice.
Nel parere, il supporto giuridico precisa infatti che «indipendentemente dalle modalità prescelte dalla stazione appaltante per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare il servizio, l’importo contrattuale non può essere inferiore all’80% dell’importo calcolato a norma dell’Allegato I.13».
In conclusione, in caso di affidamento diretto, i corrispettivi per SIA, calcolati sulla base dell’Allegato I.13 del Codice:
- possono essere ridotti da parte della stazione appaltante, ma non oltre il 20%;
- il corrispettivo offerto non può mai scendere sotto l’80% del valore tabellare, pena la violazione del principio di equo compenso;
- il RUP può operare la riduzione alla fonte, purché ciò avvenga in modo motivato, coerente con la natura non competitiva dell’affidamento e nel rispetto dei limiti normativi.