Anac: gli “illeciti professionali” delle imprese vanno segnalati dalla PA

Il Presidente dell’Anac (Autorità Nazionale AntiCorruzione) Raffaele Cantone con un comunicato datato 10 maggio 2017 ed avente ad oggetto “Notizie utili ai f...

16/05/2017

Il Presidente dell’Anac (Autorità Nazionale AntiCorruzione) Raffaele Cantone con un comunicato datato 10 maggio 2017 ed avente ad oggetto “Notizie utili ai fini della tenuta del Casellario Informatico previsto art.  213, c.10, del d.l.vo 50/2016” precisa che l’inserimento dell’annotazione assume valore di pubblicità/notizia del provvedimento assunto dalla Stazione appaltante in esito ad un apprezzamento, già operato da quest’ultima, dell’inadempimento in cui è incorso l’operatore economico colpito dalla risoluzione.

Il potere di accertare la sussistenza e la gravità dell’inadempimento imputabile all’impresa esecutrice spetta, infatti, esclusivamente alla Stazione appaltante, giacché, ai sensi della normativa vigente, a seguito di segnalazione da parte di una Stazione appaltante di un provvedimento di esclusione dalla gara, l’Autorità è obbligata a iscrivere la relativa annotazione nel Casellario.

Nel comunicato il Presidente Raffaele Cantone ricorda che con delibera n. 1386 del 21.12.2016 il Consiglio dell’Autorità ha fornito indicazioni in ordine alla tenuta del Casellario Informatico, con riguardo ai Modelli di comunicazione da adottarsi per l’inoltro delle notizie ritenuti utili, tra le quali sono contemplate, ai sensi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, le fattispecie che possono dar luogo all’esclusione dalle gare per la ricorrenza dell’ipotesi disciplinata dall’art.80, c.5, del già citato d.lgs. n. 50/2016, inerente i gravi illeciti professionali.

La sussistenza di tali illeciti viene annotata, previa comunicazione inoltrata alle parti da parte dell’Autorità, in seguito alla specifica segnalazione delle S.A. in corso di esecuzione del contratto, con riferimento:

  • alle risoluzioni anticipate;
  • alle significative carenze che nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
  • ai gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’o.e., come il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
  • alla produzione, anche per negligenza, di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero all’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

In allegato il comunicato del Presidente Cantone.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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