Ascensori, barriere architettoniche e distanze fra gli edifici: interviene il TAR

TAR Lombardia: l'installazione di un ascensore all'esterno di un condominio non richiede il permesso di costruire

di Giorgio Vaiana - 18/03/2021

L'installazione di un ascensore all'esterno di un condominio richiede il permesso di costruire? Se ne parla nell'interessante sentenza del TAR Lombardia 11 febbraio 2021, n. 388 che ci consente di approfondire l'argomento legato agli ascensori, alle barriere architettoniche e alle distanze fra gli edifici.

I motivi del ricorso

Propone ricorso il proprietario di un immobile al terzo piano di una palazzina. L'uomo intende installare un ascensore esterno per il superamento delle barriere architettoniche. E presenta una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune di residenza. Ma l'amministrazione comunale, con una ordinanza dirigenziale, sospende i lavori, asserendo un contrasto con la norma del Piano delle Regole (PdR) del Piano di Governo del Territorio (PGT). Per il proprietario dell'immobile, però, il Comune commette un errore e chiede l'intervento dei giudici del Tar Lombardia.

Ascensore e distanze

Leggendo con attenzione il Piano delle Regole, i giudici spiegano che la distanza minima dei fabbricati dai confini di proprietà e di zona "deve essere pari alla metà dell'altezza massima dell'edificio e comunque non inferiore a 5 metri". Ma, qui, dicono i giudici, non stiamo parlando di nuova costruzione, in grado di generare nuova superficie coperta, quindi i proprietari "non sarebbero tenuti al rispetto delle distanze da altri fabbricati previste dal Piano delle Regole (PdR) del Piano di Governo del Territorio (PGT)".

Ascensore e permesso di costruire

Ormai è noto che l'installazione di un ascensore non richiede il permesso di costruire, visto che si tratta di un volume tecnico, che apporta una innovazione tecnologica allo stabile e non è una costruzione "strettamente intesa". Per questo spiegano i giudici, la realizzazione di un ascensore "non concorre alla creazione di un volume o di una superficie aventi rilievo in ambito edilizio, non generando tale opera un autonomo carico urbanistico". Quindi le distanze specificate nel piano delle regole "non possono essere applicate ai vani ascensori".

Inoltre, si legge nella sentenza, il DPR n. 380/2001 (il c.d. Testo Unico Edilizia) stabilisce che "le opere dirette all'abbattimento delle barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile". Distanza che, spiegano i giudici, non vengono violate nel caso specifico. Il ricorso, dunque, è stato accolto e annullata l'ordinanza dirigenziale.

A cura di Giorgio Vaiana

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