Autorità LL.PP.: Controlli sui certificati di esecuzione dei lavori da parte delle SOA

Con il comunicato n.62 del 20 settembre scorso, il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Giuseppe ...

23/09/2010
Con il comunicato n.62 del 20 settembre scorso, il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Giuseppe Brienza comunica le precisazioni in merito all'obbligo imposto alle Società Organismi di Attestazione (SOA) dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati dei certificati di esecuzione dei lavori (C.E.L.) e dei conseguenti oneri - meglio specificati nella determinazione dell'AVCP n. 6 del 27 luglio 2010 - di richiedere conferma di tali certificati alle stazioni appaltanti che li hanno rilasciati nonché di segnalare all'Autorità stessa il mancato invio di copia degli stessi..

Nel comunicato viene precisato che:
  • la richiesta delle SOA alle stazioni appaltanti di conferma della veridicità dei C.E.L. emessi in data anteriore all'1 luglio 2006 redatta sulla base della comunicazione-tipo allegata alla citata determinazione deve essere inviata per conoscenza all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture esclusivamente a mezzo fax indirizzato alla Direzione Generale OSAM;
  • anche la richiesta delle SOA alle stazioni appaltanti di conferma della veridicità dei C.E.L. emessi in data successiva all'1luglio 2006 deve essere redatta con una comunicazione analoga alla comunicazione-tipo allegata alla suddetta determinazione e deve essere inviata per conoscenza all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture esclusivamente con le medesime modalità sopra indicate;
  • nell'oggetto delle comunicazioni fax inviate all'Autorità deve specificarsi se trattasi di conferma della veridicità di C.E.L. emessi in data anteriore all'1 luglio 2006 oppure emessi successivamente;
  • conformemente a quanto indicato nella determinazione n. 6 del 7 luglio 2010, il termine indicato nella richiesta della SOA deve ritenersi decorso trascorsi venti giorni dalla ricezione della lettera raccomandata a.r. o della P.E.C. e pertanto la SOA, prima di procedere a segnalare il mancato adempimento all'Autorità, deve avere prova dell'avvenuta ricezione da parte della stazione appaltante della richiesta stessa;
  • la SOA è tenuta a segnalare all'Autorità il mancato adempimento della stazione appaltante mediante una comunicazione da inviare alla stessa esclusivamente a mezzo fax indirizzato alla Direzione Generale OSAM.

A cura di Paolo Oreto
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