Autorità LLPP.: Chiarimenti relativi all'applicazione delle sanzioni

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha emanato la determinazione n. 3 del 6 aprile 2011 recante "Chiarimenti i...

18/04/2011
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha emanato la determinazione n. 3 del 6 aprile 2011 recante "Chiarimenti in ordine all'applicazione delle sanzioni alle imprese previste dall'articolo 74 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207".
Nella determinazione in argomento l'Autorità precsa che l'articolo 74 del Regolamento prevede le sanzioni, pecuniarie ed interdittive, che l'Autorità può comminare in conseguenza degli inadempimenti posti in essere dalle imprese.

Si tratta, in particolare di:
  • sanzioni comminate dall'Autorità per inadempimento da parte delle Imprese;
  • sanzioni comminate dall'Autorità a seguito di segnalazione da parte delle SOA.

Nel primo caso potrebbe trattarsi di sanzioni pecuniaria per la mancata risposta o a risposta priva di almeno uno degli elementi essenziali entro 30 giorni da parte delle Imprese alle richieste dell'Autorità; alle sanzioni pecuniare fanno, poi, seguito nel caso del perdurare dell'inadempimento, la sospensione dell'attestazione di qualificazione per un periodo di un anno o la decadenza dell'attestazione.
Ulteriori ipotesi di inadempimento delle imprese qualificate sanzionabili con la sanzione amministrativa pecuniaria sono previste nel sesto comma dell'articolo 74 del Regolamento e si tratta delle ipotesi di mancata comunicazione all'Osservatorio, entro trenta giorni dal loro verificarsi, delle variazioni relative ai requisiti di ordine generale di cui all'articolo 78, nonché delle variazioni della direzione tecnica di cui all'articolo 87, comma 6.

La determinazione contiene, poi, l'allegato 1; si tratta del modulo per:
  • la segnalazione, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico, delle variazioni di cui all'articolo 74, comma 6, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  • la comunicazione di variazione di requisiti di cui all'art. 78, comma 1, d.p.r. 207/2010;
  • la comunicazione di variazione della direzione tecnica di cui all'art. 87, comma 6, d.p.r. 207/2010.

Al riguardo si precisa che le imprese sono tenute ad effettuare le comunicazioni esclusivamente attraverso la compilazione e l'invio del modulo cartaceo (allegato 1), disponibile, anche, sul sito Internet dell'Autorità, nella sezione Servizi - Modulistica. Successivamente l'Autorità provvederà ad implementare un sistema informatizzato per l'invio del modulo stesso e la gestione dei dati in esso contenuti.

Per quanto concerne le sanzioni comminate dall'Autorità a seguito di segnalazione da parte delle SOA, la determinazione, al paragrafo 1.2, precisa che l’'Autorità può irrogare le sanzioni sia pecuniarie che interdittive anche nei confronti dell'impresa che non risponda alle richieste di una SOA finalizzate ad effettuare le verifiche relative all'accertamento da parte della SOA della veridicità e della sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni di cui agli articoli 78 e 79 presentate dall'impresa ai fini del rilascio dell'attestazione, nonché del permanere del possesso dei requisiti di ordine generale.

La determinazione in argomento riporta, poi, al paragrafo 1.3, l'ipotesi in cui l'Autorità accerti che l'impresa ha fornito informazioni e/o esibito documenti risultati non veritieri e nello stesso viene precisato che l'impresa stessa è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 6, comma 11, del Codice, fino ad un massimo di euro 51.545.
L'Autorità, per ultimo, nella determinazione in argomento, precisa, per quanto riguarda il procedimento all'esito del quale possono essere irrogate le sanzioni pecuniarie ed interdittive, che intende applicare il procedimento contenuto nel Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2010, n. 66 e s.m.i.

A cura di Paolo Oreto
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