Autorità LLPP: Installazione impianti all’interno di edifici
Il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Giuseppe Brienza ha reso noto ieri 27 giugno il comunicato...
Il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture Giuseppe Brienza ha reso noto
ieri 27 giugno il comunicato 24 giugno 2011 avente per
oggetto: "Qualificazione nelle categorie le cui declaratorie
prevedono l'installazione di impianti all'interno degli edifici e,
in particolare, l'esecuzione di lavorazioni ricomprese nell'elenco
di cui all'articolo 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 che ha
novellato la legge 5 marzo 1990 n. 46. "
Nel comunicato viene chiarito che le Società Organismi di attestazione (SOA) non possono condizionare il rilascio delle attestazioni al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 n. 37 e che le stazioni appaltanti non possono impedire la partecipazione alle gare d'appalto alle imprese carenti dei medesimi requisiti.
L'Autorità precisa nel comunicato che, alla luce delle novità introdotte dal citato decreto ministeriale n. 37/2008, sembrano "datati " i seguenti atti rispetto alla evoluzione normativa sull'argomento:
L'Autorità conclude il proprio comunicato precisando che, in riforma a quanto indicato negli atti precedentemente indicati, né le SOA né le stazioni appaltanti possono condizionare, rispettivamente, il rilascio delle attestazioni SOA nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, ovvero la partecipazione alle gare d'appalto, aventi ad oggetto l'installazione di impianti all'interno degli edifici, al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 n. 37 da parte delle imprese da qualificare/concorrenti.
Nel comunicato viene chiarito che le Società Organismi di attestazione (SOA) non possono condizionare il rilascio delle attestazioni al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 n. 37 e che le stazioni appaltanti non possono impedire la partecipazione alle gare d'appalto alle imprese carenti dei medesimi requisiti.
L'Autorità precisa nel comunicato che, alla luce delle novità introdotte dal citato decreto ministeriale n. 37/2008, sembrano "datati " i seguenti atti rispetto alla evoluzione normativa sull'argomento:
- determinazione 13 dicembre 2000 n. 56 recante: "Chiarimenti in merito ai criteri cui devono attenersi le SOA (società organismi di attestazione) nella loro attività di attestazione della qualificazione" ;
- deliberazione 17/04/2002, n. 108 recante: "Certificato di abilitazione legge n. 46/1990",
L'Autorità conclude il proprio comunicato precisando che, in riforma a quanto indicato negli atti precedentemente indicati, né le SOA né le stazioni appaltanti possono condizionare, rispettivamente, il rilascio delle attestazioni SOA nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, ovvero la partecipazione alle gare d'appalto, aventi ad oggetto l'installazione di impianti all'interno degli edifici, al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 n. 37 da parte delle imprese da qualificare/concorrenti.
A cura di Ilenia
Cicirello
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