CIRCOLARE INAIL

Con la circolare n. 7 del 5 febbraio scorso, l`Inail ha illustrato, per gli aspetti di propria competenza, le novità riguardanti il Durc introdotte dal Decre...

14/02/2008
Con la circolare n. 7 del 5 febbraio scorso, l`Inail ha illustrato, per gli aspetti di propria competenza, le novità riguardanti il Durc introdotte dal Decreto attuativo 24 ottobre 2007 e dalla successiva circolare ministeriale esplicativa n. 5 del 2008.
Nel ricordare che l’ambito di applicazione del Durc riguarda tutti gli appalti pubblici, i lavori privati in edilizia soggetti a denuncia di inizio attività e a permesso di costruire, i finanziamenti per la realizzazione di investimenti comunitari, i benefici normativi e contributivi e le attestazione SOA, la nota richiama una prima importante novità che riguarda i lavoratori autonomi.
Infatti, dal 31 dicembre 2007, anche per tale categoria di lavoratori, in caso di appalti pubblici e/o lavori privati edili, è previsto l’obbligo di richiedere il Durc.

E’ stato poi confermato che, per il settore edile, gli organi competenti al rilascio dello stesso sono le Casse Edili costituite da una o più associazioni di datori o prestatori di lavoro che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Su tale punto l’Istituto fa, comunque, riserva di fornire ulteriori chiarimenti con una successiva comunicazione.

Relativamente al termine per il rilascio del certificato di regolarità contributiva, questo è fissato in 30 giorni dalla richiesta, non computandosi in tale termine i 15 giorni di sospensione previsti per i fini istruttori, nonché per eventuali regolarizzazioni contributive.
Quanto alla validità del Durc per i lavori privati in edilizia, questa è trimestrale, mentre per le agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e per le sovvenzioni comunitarie, la validità è mensile. Negli altri casi, ovvero negli appalti pubblici, il documento ha una validità limitata alla fase per la quale è richiesto, ad esempio per la stipula del contratto, per il pagamento del SAL e così via. L’eventuale uso fraudolento del Durc, ovvero l’utilizzo del certificato che non risponda a verità, è sanzionabile penalmente.

L’Inail ricorda che la regolarità contributiva deriva dalla correntezza degli adempimenti contributivi, dalla corrispondenza tra i versamenti effettuati e quelli accertati e dalla correttezza degli obblighi di denuncia, compresi quelli che modificano ed estendono la natura del rischio già coperto dall’assicurazione obbligatoria.
Per la partecipazione alle gare d’appalto o ai fini della verifica in fase di gara, lo scostamento tra somme dovute e versate deve essere non grave. In sostanza, come già precisato nella circolare ministeriale, la differenza tra dovuto e versato, con riferimento a ciascun periodo di paga o contribuzione, non è grave se inferiore o pari al 5%, o comunque inferiore a Euro 100,00. Non si è pertanto in presenza di grave scostamento, anche se la percentuale è superiore al 5%, ma sempre nei limiti di un debito contributivo inferiore a Euro 100,00.

In presenza di una certificazione di regolarità contributiva con scopertura non grave, in occasione di partecipazione ad una gara d’appalto o di verifica dell’autodichiarazione, c’è tempo sino a 30 giorni dal rilascio del certificato per regolarizzare la posizione debitoria. In tutti gli altri casi, la presenza di una scopertura, anche non grave, comporta l’irregolarità dell’azienda, con conseguente sospensione della pratica e invito a regolarizzare entro 15 giorni.
Non comportano, inoltre, un ostacolo al rilascio del certificato i crediti vantati dall’Istituto e già iscritti a ruolo, per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario, i crediti non ancora iscritti a ruolo con pendenza amministrativa, sino al rigetto del ricorso, o con pendenza giudiziaria, sino al passaggio in giudicato della sentenza ed, infine, gli aiuti di Stato non ancora rimborsati o depositati presso un conto bloccato.
Relativamente alle irregolarità riscontrate con riferimento alle norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro, richiamate dall’allegato A del Decreto sul Durc, sulla scorta di quanto sostenuto nella circolare ministeriale n. 5/08, anche l’Inail conferma che tali irregolarità sono da considerarsi ostative al rilascio del Durc ai soli fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi.
Per benefici normativi e contributivi, riprendendo la posizione ministeriale, si intendono i vantaggi economici riconosciuti da norme specifiche in favore di particolari categorie di lavoratori, che operano in deroga rispetto alla disciplina ordinaria.
Pertanto, sempre ai fini Inail, sono da escludere dall’ambito di applicazione del Durc i benefici riconducibili:
  • alla sospensione dei termini di versamento a causa di calamità naturali;
  • alla riduzione contributiva prevista in favore di determinati territori o per specifici settori produttivi;
  • all’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato.
In quest’ultimo caso, infatti, l’aliquota agevolata del 10% costituisce un elemento naturale per tale tipologia di contratto.
Diversamente, rientrano nella disciplina del Durc gli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, come ad esempio quelli previsti dai contratti di inserimento e mobilità o le agevolazioni per l’oscillazione in riduzione del tasso medio per prevenzione, nonché le particolari riduzioni contributive, tra cui lo sconto edile dell’11,50% che, ricorda puntualmente l’Istituto, non potrà essere applicato alla regolarizzazione dell’anno 2007.
Per un quadro più esauriente dei benefici contributivi applicabili all’Inail, si rimanda, unitamente alla circolare in oggetto, all’apposito allegato, il quale riporta l’elenco completo delle agevolazioni per la cui fruizione è necessario che i datori di lavoro, oltre ad applicare integralmente la parte economica e normativa del Ccnl di riferimento e a non essere soggetti a provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi per la violazione delle norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro, siano in possesso della regolarità contributiva nei confronti di Inps e Inail e, per il settore edile, delle Casse Edili.
Nel caso in cui l’Ente che certifica la regolarità contributiva sia lo stesso che prevede l’agevolazione, ovvero sia la stazione appaltante, la regolarità deve essere verificata senza alcun adempimento cartaceo, fermo restando l’obbligo da parte del datore di lavoro di presentare l’allegata autocertificazione che attesti il possesso degli altri requisiti.
La parte conclusiva della nota è dedicata ad alcune istruzioni operative; in particolare, viene ricordato che dal 1° gennaio 2008 l’obbligo di presentazione dell’autocertificazione ricade anche per i benefici contributivi applicati in sede di regolazione del premio 2007, entro il termine fissato per presentare l’autoliquidazione 2007/2008.
Quanto alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli altri Enti previdenziali, questa, avverte l’Istituto, potrà essere effettuata successivamente al controllo della sussistenza dei requisiti di regolarità nei propri confronti.

Fonte: www.ance.it
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