Camera dei Deputati: Approvato il disegno di legge sull'attività professionale di costruttore edile

L'Aula della Camera dei deputati ha approvato, in prima lettura, il Disegno di legge recante "Norme per la disciplina dell'accesso all'attività imprenditoria...

31/03/2011
L'Aula della Camera dei deputati ha approvato, in prima lettura, il Disegno di legge recante "Norme per la disciplina dell'accesso all'attività imprenditoriale nel settore dell'edilizia" con integrazioni e modifiche al testo iniziale alcune delle quali recepiscono quanto richiesto ed auspicato dall'ANCE.
Il provvedimento individua, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni di cui all'art. 117 della Costituzione, i principi fondamentali di disciplina per l`accesso all'attività di costruttore edile; attività che rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'art. 41 della Costituzione.
Tra le norme del testo come modificato si segnalano, in particolare le seguenti:
  • vengono individuate le attività a cui si applicano le disposizioni del provvedimento. Si tratta, in particolare delle seguenti:
    • a) interventi di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria, di edifici e loro pertinenze e di altri organismi e manufatti edilizi, ed opere d'ingegneria e del genio civile, di natura generale o speciale, ivi comprese le opere di preparazione del cantiere edile e le relative opere di scavo e gli interventi di installazione di opere prefabbricate;
    • b) lavori di completamento di edifici, di loro pertinenze, di altri organismi e manufatti edilizi, interventi di manutenzione ordinaria, nonché lavori di finitura come descritti nelle categorie specialistiche OS6, limitatamente ai rivestimenti e alla pavimentazione, OS7 e OS8, previste dal regolamento di cui all`art. 5 del Dlgs 163/2006.
      Tali attività sono esercitate in forma di impresa individuale, societaria o cooperativistica ai sensi della legislazione vigente, ed eseguite tramite le tipologie contrattuali disciplinate dalle norme vigenti, ivi compresi i contratti di appalto e di subappalto. L'impresa può avere come scopo l'esercizio delle attività di cui alla lettera a), ivi comprese le opere di cui alla lettera b) oppure lo svolgimento delle sole opere di completamento e finitura di cui alla medesima lettera b);
  • vengono escluse dall'ambito di applicazione del provvedimento le imprese che esercitano prevalentemente attività di installazione di impianti disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, attività di promozione e sviluppo di progetti immobiliari, attività di restauro conservazione e manutenzione di beni culturali di cui al Dlgs 42/2004, attività di produzione di elementi prefabbricati destinati all'utilizzo nei processi di fabbricazione edilizia, nonché le altre imprese che non applichino i contratti collettivi nazionali di lavoro dell'edilizia. Nel caso in cui tali imprese effettuino interventi di costruzione, di messa in opera o di modifica di elementi strutturali degli edifici o delle altre costruzioni che ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge, si devono comunque attenere alle sue disposizioni ed hanno diritto all'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia prevista dal provvedimento;
  • viene istituita presso ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura la sezione speciale dell'edilizia articolata in due subsezioni, corrispondenti all'esercizio, rispettivamente, delle attività di cui alle lettere a) e b) sopracitate e delle sole attività di cui alla lettera b). Sono tenuti ad iscriversi tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che esercitano una delle suddette attività;
  • viene subordinato l'esercizio della professione di costruttore edile alla designazione, all'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia, del responsabile tecnico la cui qualifica è attribuita ai soggetti specificatamente indicati. Il soggetto designato come responsabile tecnico non può svolgere tale funzione per conto di altre imprese e non può essere un consulente o un professionista esterno. Inoltre, è prevista la possibilità che la qualifica di responsabile tecnico e quella di responsabile per la prevenzione e la protezione di cui agli artt. 31 e ss. del Dlgs 81/2008 (T.U. sulla sicurezza) possano essere ricoperte da un unico soggetto a ciò designato;
  • viene previsto che il responsabile tecnico deve possedere una serie di requisiti morali e di idoneità professionale specificatamente indicati. Con riferimento a questi ultimi viene, in particolare, prevista la possibilità, limitatamente allo svolgimento delle attività di cui alla lettera b), di computare tra i periodi di esperienza lavorativa svolta in azienda, oltre che il rapporto di lavoro subordinato, anche collaborazione tecnica continuativa svolta mediante l'affiancamento al responsabile tecnico da parte di del titolare dell'impresa, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un addetto dell'impresa operante secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge o di un associato in partecipazione;
  • viene previsto che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, da emanare entro 4 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, sono definiti i programmi dei corsi di apprendimento, i relativi livelli di approfondimento, le modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico. Le Regioni, entro 60 giorni dall'emanazione del sopracitato decreto provvedono alla regolamentazione dei corsi di apprendimento e dello svolgimento delle prove d'esame nonché all'accreditamento degli enti autorizzati al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico, attribuendo priorità agli enti bilaterali del settore edile tra le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché a organismi di formazione riconosciuti;
  • viene, inoltre, subordinato l'esercizio della professione di costruttore edile al possesso di una serie di requisiti di onorabilità e di capacità organizzativa specificatamente indicati. Con riferimento a questi ultimi viene, in particolare, previsto che venga documentata la disponibilità di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera conformi ai requisiti di sicurezza di cui al Dlgs 81/2008 adeguati in relazione all'attività da esercitare e acquisiti mediante contratti di vendita, noleggio, concessione in uso o locazione finanziaria, che, limitatamente alle attività di cui alla sopracitata lettera a), devono assumere un valore minimo di 15.000 euro. Per le attività di cui alla sopracitata lettera b), deve essere, altresì, dimostrata la disponibilità di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera necessari all'esercizio dell'attività per un valore minimo di 7.500 euro;
  • vengono attribuiti alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura una serie di compiti specificatamente individuati e viene determinato il diritto annuale di iscrizione da corrispondere ai suddetti organismi;
  • viene prevista la possibilità per le Regioni, sentite le organizzazioni delle imprese del settore comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale, di prevedere sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore che applicano le misure previste all'art. 11, commi 3-bis e 5, del Dlgs 81/2008 in materia di attività promozionali;
  • vengono previste disposizioni per assicurare, nel periodo transitorio, alle imprese già operanti nel settore dell'edilizia alla data di entrata in vigore del provvedimento la possibilità di continuare a svolgere la propria attività a condizione che comunichino alle camere di commercio il nome del responsabile tecnico nonché alle imprese che avviano l'attività successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento la possibilità di iscriversi alla sezione speciale dell'edilizia;
  • vengono previste specifiche sanzioni amministrative applicabili nel caso di esercizio delle attività di costruttore edile senza il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di costruttore edile;
  • viene, infine, individuato il direttore dei lavori quale soggetto responsabile del controllo della sussistenza dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia, con la previsione di apposite sanzioni in caso di affidamento delle attività di costruttore edile a soggetti non abilitati.

Il disegno di legge passa ora alla lettura del Senato.

Fonte: www.ance.it
© Riproduzione riservata
Tag:

Documenti Allegati

Link Correlati

www.ance.it