Cantieri: partono i nuovi criteri di riconoscimento per i lavoratori

Dal 7 settembre 2010, nuova tessera di riconoscimento per i lavoratori che operano nei cantieri. Come previsto dall'art. 5 della legge 13 agosto 2010 n.136 r...

06/09/2010
Dal 7 settembre 2010, nuova tessera di riconoscimento per i lavoratori che operano nei cantieri. Come previsto dall'art. 5 della legge 13 agosto 2010 n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 197 del 23 agosto 2010, la tessera di riconoscimento prevista all'art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente), comma 1, lett u) del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro, TUSL), dovrà essere arricchita di nuovi particolari che consentano la corretta individuazione dei lavoratori presenti all'interno dei cantieri.

In particolare, il TUSL prevedeva l'obbligo per il datore di lavoro di munire, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenete i dati anagrafici del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Al fine di contrastare le infiltrazioni mafiose negli appalti, a partire dal 7 settembre 2010, il tesserino di riconoscimento dovrà contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione; mentre nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento (prevista dall'art. 21, comma 1, lettera c del TUSL) deve contenere anche l'indicazione del committente.

Il TUSL prevede sanzioni pecuniarie sia per il datore di lavoro e il dirigente in caso di mancata consegna del tesserino di riconoscimento (da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore), sia per i lavoratori in caso di mancato utilizzo (da 50 a 300 euro).

Ricordiamo che la legge n. 136/2010 prevede, inoltre, altri accorgimenti al fine di contrastare le infiltrazioni mafiose, ovvero:
  • All'articolo 3 viene precisato che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
  • Con l'articolo 4, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
  • Con l'articolo 10, cambiano anche le pene relative al reato in relazione alla turbativa d'asta e viene introdotto un nuovo reato in relazione alla turbativa del procedimento di scelta del contraente.
  • con l'articolo 13 viene precisato che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

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