Cessione di cubatura e trasferimento dei diritti edificatori: La Regione siciliana si adegua alle norme nazionali

Approvate alcune modifiche all’articolo 22 (relativo alla cessione di cubatura) della legge regionale n. 16/2016, adeguandolo alle norme nazionali

di Redazione tecnica - 08/07/2020

È stato ieri, per la Regione siciliana, un giorno da evidenziare perché la IV Commissione, correggendo uno strafalcione della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, ha approvato un emendamento all’articolo 15 del disegno di legge 669/140/453 con cui viene modificato, appunto, l’articolo 22 (relativo alla cessione di cubatura) della citata legge regionale n. 16/2016, adeguandolo alle norme nazionali

Art. 22 L.R. n. 16/2016 e cessione di cubatura

Con l’attuale versione dell’articolo 22 della legge regionale n. 16/2016, era lasciata alla sensibilità delle amministrazioni comunali la possibiltà o meno di applicare tale articolo 22 nel rispetto della Giurispudenza consolidata in campo nazionale con cui non era, in pratica, consentito il trasferimento di cubatura a chilometri di distanza e tra aree di diversa appetibilità e ci sono casi in cui qualche amministrazione comunale siciliana ha consentito il trasferimento di cubatura da verde agricolo a verde agricolo ma da zone collinari a zone in prossimità della costa consentendo nelle zone agricole, in pratica, al posto del canonico 0,03 mc/mq, anche cubature dello 0,12 snaturando, ovviamente, le impostazioni del vigente PRG.

Emendamenti approvati in IV Commissione ARS

La IV Commissione dell’Assemblea regionale siciliana ha approvato, appunto ieri due emendamenti (il primo relativo ai commi 2, 3, 4 e 5 sottoscritto dall’Onorevole Salvatore Cordaro, assessore regionale del territorio e dell’ambiente ed il secondo relativo al comma 6 sottoscritto dagli onorevoli Trizzino, Di Paola, Campo e Palmeri) che modificano l’articolo 22 della legge regionale n. 16/2016 aggiungendo, appunto, i seguenti commi:

2. Nel rispetto delle destinazioni di zona come individuate dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi e delle categorie funzionali di cui all’articolo 23 ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, i comuni possono disciplinare gli ambiti di applicazione ed eventuali limitazioni alle disposizioni di cui al comma 1, mediante integrazione delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale.

3. Nelle more o in assenza di specifiche norme regolamentari previste dal comma 2, il trasferimento dei diritti edificatori di cui al presente articolo potrà avvenire soltanto tra lotti contigui, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1.

4. Ai fini del trasferimento dei diritti edificatori previsto dal presente articolo, i comuni nell’ambito del proprio territorio possono autorizzare la delocalizzazione di volumetrie sino ad un massimo del 50 per cento del volume ammissibile nella zona omogenea di destinazione finale.

5. Nell’ambito delle zone omogenee soggette dai piani urbanistici a pianificazione attuativa, fino alla completa attuazione del piano stesso le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione limitatamente ai lotti interclusi e alle aree residue comprese all’interno del comparto edificatorio.

6. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, ferma restando la zonizzazione urbanistica di cui all’articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, il trasferimento di cubatura in ambiti territoriali diversi avviene a seguito della verifica della capacità delle urbanizzazioni esistenti di sopportare l’incremento di carico urbanistico nascente dal trasferimento proposto.

Limitazioni alla Cessione di cubatura

Con le modifiche introdotte all’articolo 22 della legge regionale n. 16/2016, è data, dunque, alle amministrazioni comunali la possibilità di disciplinare, con alcune limitazioni, gli ambiti di applicazione della cessione di cubatura e del trasferimento di diritti edificatori. In particolare, in relazione alle problematiche suscitate dalla norma in sede di definizione dei regolamentio comunali in corso di definizione, con il comma 4, è stato limitato il campo di applicazione della norma in misura massima pari al 50% del volume ammissibile nella zona omogenea di destinazione finale, facendo salvo, con il comma 3 la contiguità tra i lotti servente e di destinazione finale in assenza, così come previsto al comma 2, di integrazione delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale e, quindi, non di un semplice regolamento applicativo.

Interessante, poi, il comma 5 con cui, in pratica, è vietato applicare, nei casi di zone omogenee soggette dai piani urbanistici a pianificazione attuativa cessioni tra ambiti diversi se non nei casi di lotti interclusi ed aree residue compresi nello stesso comparto edificatorio

Con il comma 6, poi, viene esclusa la possibilità di cessione di cubatura o trasferimento dei diritti edificatori tra aree di diversa appetibilità seppur con la stessa zonizzazione urbanistica e sarà possibile, dunque, la cessione di cubature tra aree ubicate nello stesso ambito territoriale. Non sarà, duqnue, più possibile, come per altro, affermato dalla Giurisprudenza effettuare cessioni di cubature da una zona collinare ad una zona marina.

Dopo l’approvazione definitiva di tutto il disegno di legge da parte della IV Commissione, lo stesso aproverà in aula per l’approvazione da parte dell’Assemblea regionale siciliana e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Siamo fiduciosi

Siamo fiduciosi che, adesso, nelle more che il disegno di legge diventi legge, quelle stesse ammnistrazioni comunali che hanno consentito cessioni di cubatira tra aree che si trovano a decine di chilometri di distanza tra loro, colgano l'occasione per far adeguare i propri uffici tecnici alle nuove disposizioni.

A cura di arch. Paolo Oreto

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