Codice dei contratti: Il Ministro Delrio ha firmato il decreto sulla direzione dei lavori?

Con grande stupore leggiamo, su un quotidiano on-line, che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio ha firmato il decreto che regola ...

09/02/2018

Con grande stupore leggiamo, su un quotidiano on-line, che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio ha firmato il decreto che regola i compiti del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione predisposto così come disposto dall’articolo 111, commi 1 e 2 del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016.

Lo stupore nasce dal fatto che non ci risulta che le competenti commissioni parlamentari abbiano espresso il previsto parere in quanto:

  • il 17 gennaio 2018 l’VIII Commissione della Camera (vedi atti) ha esaminato lo schema di provvedimento senza esprimere alcun parere ed, infatti, alla fine dell’esame il presidente Ermete Realacci ha ricordato che la Commissione non avrebbe potuto esprimersi sul provvedimento fino a che non sia stato trasmesso il prescritto parere del Consiglio di Stato (leggi notizia);
  •  il 24 gennaio 2018 l’8a Commissione del Senato (vedi atti) ha esaminato lo schema di provvedimento senza esprimere alcun parere per il fatto stesso che, ad inizio di seduta, il presidente Stefano Esposito ha ricordato che il provvedimento era ancora privo del parere del Consiglio di Stato, ragione per la quale l'assegnazione era stata disposta con riserva ed alla fine dell’esame stesso non è stato, quindi, espresso alcun parere;

Ricordiamo che, in attuazione dell’art. 111 del codice dei contratti, l' ANAC aveva elaborato due proposte di linee guida (una relativa al direttore dei lavori e l'altra al Direttore dell’esecuzione) e le aveva sottoposte a consultazione pubblica preliminare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva, quindi, proceduto, in ossequio a quanto stabilito dal citato art. 111 del Codice, nel testo all'epoca vigente e, quindi, precedente al cosiddetto "decreto correttivo", all'acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

In considerazione delle osservazioni formulate nel parere del Consiglio di Stato, l'ANAC aveva predisposto, in data 15 dicembre 2016, la proposta definitiva delle linee guida  prima dell'entrata in vigore del "decreto correttivo". Successivamente, a seguito dell'intervento delle correzioni apportate al Codice dal decreto legislativo n. 56 del 2017 (codìsiddetto "decreto correttivo), lo schema di decreto delle citate linee guida è stato ulteriormente integrato ed è stato ritrasmesso dall'ANAC in data 15 settembre 2017.

Non risulta che su tale nuovo testo non è stato mai acquisito un ulteriore parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore dei lavori pubblici mentre è stato acquisito, in data 6 dicembre 2017, il parere della Conferenza Unificata.

Il nuovo testo del decreto non si limita ad approvare le linee guida predisposte dall'ANAC (come accadeva nella sua formulazione iniziale) ma, in accoglimento del parere del Consiglio di Stato, si conforma quale regolamento ministeriale il cui testo incorpora quello delle linee guida e tra l’altro il testo dell’articolo 111 del Codice dei contratti risulta di gran lunga differente a quello su cui erano state predisposte le originarie linee guida propedeutiche al primo decreto su cui si era pronunciato il Consiglio di Stato.

Lo stupore è, poi, ancora più grande perché se la notizia di oggi relativa alla firma da parte del ministro Graziano Delrio fosse vera, la stessa sarebbe stata apposta, a nostro avviso, senza il rispetto dello stesso articolo 111 e, quindi, senza il coinvolgimento del Parlamento e ne spiego i motivi.

Premesso che il decreto legislativo (nel nostro caso il d.lgs. n. 50/2016) è in pratica una legge predisposta dal Governo e non dal Parlamento in riferimento ai dettami di una legge delega (nel nostro caso la legge n. 11/2016) non possiamo fare a meno di osservare come nell’articolo 111 sia precisato che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che approva le linee guida in argomento può essere emanato soltantoprevio parere delle competenti commissioni parlamentari” e tra l’altro nel parere del Consiglio di Stato n. 2282 del 3/11/2016 si legge testualmente “In sintesi, la legge delega ha inteso prevedere un atto di natura regolamentare, con un procedimento parzialmente diverso rispetto a quello di formazione dei regolamenti previsti dall’art. 17, l. n. 400/1988. Peraltro, il venir meno, nel nuovo modulo procedimentale, del concerto ministeriale, e della delibera del Consiglio dei Ministri, è compensata dall’espressa previsione dei pareri delle competenti commissioni parlamentari”.

Si afferma, in pratica che il decreto ministeriale che approva le linee guida sul direttore dei lavori e sul direttore dell’esecuzione non è altro che un atto di natura regolamentare per il quale invece del concerto di più ministeri è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari che, a quanto ci risulta, non sono stati espressi.

Tra l’altro vale la pena osservare come anche nella citata legge delega (legge 28 gennaio 2016, n. 11) all’articolo 1, comma 5 è precisato che “Sulla base del decreto di riordino sono, altresì, emanate linee guida di carattere generale proposte dall'ANAC e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che sono trasmesse prima dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere”. Nel caso, quindi, di decreti ministeriali che approvano linee guida predisposte dall’ANAC, a nostro avviso, le stesse hanno necessità prima di essere firmate del previsto parere che assume, anche, una connotazione particolare perché voluto dal Parlamento.

Cogliamo l’occasione, poi, per ricordare che il Governo, in attuazione della più volte citata legge delega n. 11/2016, avrebbe potuto recepire le direttive europee con un decreto legislativo da adottare entro il 18 aprile 2016 ed un successivo decreto legislativo di riordino da emanare entro il 31 luglio 2016, appunto, per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ferma restando la facoltà per il Governo di adottare un unico decreto entro il 18 aprile 2016. Il Governo, come ben sappiamo, ha utilizzato questa possibilità ed ha adottato un unico decreto legislativo (d.lgs. n. 50/2016) entro il 18 aprile 2016 non comprendendo come il ristretto tempo intercorrente tra la legge delega ed il 18 aprile 2016 avrebbe causato quello che, ormai, è sotto gli occhi di tutti.

Oggi forse, in clima di elezioni, si cerca di recuperare il tempo perduto che non può essere, però, recuperato, a nostro avviso, contravvenendo ad un principio fissato nella legge delega perché le competenti commissioni parlamentari che sono espressione del Parlamento tutto e non del Governo, a quanto ci risulta, in atto non hanno espresso alcun parere ed, anzi, hanno sospeso il parere in attesa del preventivo parere del Consiglio di Stato.

Spero, soltanto che, nel caso della notizia pubblicata oggi su un quotidiano on-line relativa alla firma del decreto che regola i compiti del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione, si tratti di una “fake news”.

A cura di arch. Paolo Oreto

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